Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Art. 10
 (Funzioni dello sportello unico)
2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:
a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, e di avvio e svolgimento di attività di servizi;
b)   ( ABROGATA )
c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;
d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;
e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;
g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive e ad attività di servizi;
h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009
4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 13/2009
5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 13/2009
6 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 13/2009
7 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 13/2009