Art. 1
1.
La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:
c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.
2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 29/2005
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 111, comma 2, L. R. 29/2005
3 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2009