Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 47, comma 1, L. R. 18/2003
2 Integrata la disciplina della legge da art. 28, comma 2, L. R. 4/2005
3 Allegato A abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 13/2009
4 Derogata la disciplina da art. 8, c. 7 art. 10, c. 2, art. 18, c. 6, art. 19, c. 7 della L.R. 3/2011.
5 Articolo 12 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
6 Articolo 12 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
7 Capo VI abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
CAPO I
 Finalità, principi organizzativi e procedimentali
Art. 2
1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.
2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 4
1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:
a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.
3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.
4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.
5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 5
1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.
6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 6, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 24, comma 6, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 6
1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 68, lettera a), L. R. 22/2010
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 68, lettera b), L. R. 22/2010
6 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 68 dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole ai commi 2 e 3 del presente articolo; le parole in questione risultano peraltro successivamente soppresse dall'art. 5, comma 1, L.R. 4/2011.
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 4/2011
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011
CAPO II
 Sportello unico per le attività produttive
Art. 9
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2009
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 10
 (Funzioni dello sportello unico)
2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:
a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, e di avvio e svolgimento di attività di servizi;
b)   ( ABROGATA )
c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;
d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;
e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;
g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive e ad attività di servizi;
h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009
4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 13/2009
5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 13/2009
6 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 13/2009
7 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 13/2009
CAPO III
 Procedimento semplificato
Art. 12
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.
2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 21/2015
Art. 12 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, L. R. 9/2019
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
Art. 12 ter
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.
2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
CAPO IV
 Procedimento mediante autocertificazione
Art. 13
1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.
2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2009
CAPO V
 Procedura di collaudo
Art. 15
2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2 Comma 1 ante aggiunto da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009
CAPO VI
 Semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
CAPO VIII
 Norme transitorie e finali
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 29
Art. 30
 (Norma transitoria)
1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.
CAPO X
 Norme finanziarie
Art. 36
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli l56 e 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 43/1990, come da ultimo modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2510 "Spese relative alla valutazione di impatto ambientale", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 (2.1.220.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - con la denominazione "Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA".
4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).