Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitą produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Art. 35
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.