1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'
articolo 32 ter, comma 4, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.
2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla
legge regionale 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della
legge regionale 46/1986.