Art. 16
(Spese)
1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.
2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attivitą nell'ambito del procedimento unico.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/2009