Art. 13
(Dichiarazione di inizio attivitā e silenzio assenso)
1. Nei casi in cui le attivitā previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attivitā o a silenzio assenso ai sensi della
legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attivitā o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso č presentata allo sportello unico.
2. La dichiarazione di inizio attivitā č corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformitā dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attivitā e dell'avvenuto silenzio assenso.
4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attivitā, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'
articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivitā economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2009