1.
Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:
a)
modifiche e ampliamenti di attivitą produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:
1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attivitą produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;
2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.
b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti gią approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attivitą produttive, ferme restando le quantitą volumetriche e/o di superficie coperta gią approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;
c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unitą immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023