Legge regionale 02 febbraio 2001 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2010
Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità.
Art. 1
(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'AReRaN) (10)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali;
c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.
3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.
4.
( ABROGATO )
(1)(2)(11)
5.
( ABROGATO )
(12)
6.
( ABROGATO )
(13)
7.
( ABROGATO )
(14)
8.
( ABROGATO )
(15)
9.
( ABROGATO )
(16)
10.
( ABROGATO )
(17)
11.
( ABROGATO )
(18)
12.
( ABROGATO )
(3)(19)
12 bis.
( ABROGATO )
(7)(20)
12 ter.
( ABROGATO )
(8)(21)
13. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è abrogato.
14.
( ABROGATO )
(22)
15.
( ABROGATO )
(4)(5)(23)
16.
( ABROGATO )
(6)(9)(24)
17.
( ABROGATO )
(25)
18.
( ABROGATO )
(26)
19.
( ABROGATO )
(27)
20.
( ABROGATO )
(28)
21. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12 e 16 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 590 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 32, L. R. 3/2002
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 33, L. R. 3/2002
3 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 2, L. R. 20/2002
4 Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 2, L. R. 20/2002
5 Comma 15 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2004
6 Comma 16 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2004
7 Comma 12 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
8 Comma 12 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
9 Comma 16 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 10, L. R. 23/2006
11 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
12 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
13 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
14 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
15 Comma 8 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
16 Comma 9 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
17 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
18 Comma 11 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
19 Comma 12 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
20 Comma 12 bis abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
21 Comma 12 ter abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
22 Comma 14 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
23 Comma 15 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
24 Comma 16 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
25 Comma 17 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
26 Comma 18 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
27 Comma 19 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
28 Comma 20 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 2
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Comma 10 bis aggiunto da art. 6, comma 46, L. R. 19/2004
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005