Legge regionale 02 febbraio 2001 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2010

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità.

Art. 1

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'AReRaN)

(10)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.

2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:

a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;

b) favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali;

c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.

4.

( ABROGATO )

(1)(2)(11)

5.

( ABROGATO )

(12)

6.

( ABROGATO )

(13)

7.

( ABROGATO )

(14)

8.

( ABROGATO )

(15)

9.

( ABROGATO )

(16)

10.

( ABROGATO )

(17)

11.

( ABROGATO )

(18)

12.

( ABROGATO )

(3)(19)

12 bis.

( ABROGATO )

(7)(20)

12 ter.

( ABROGATO )

(8)(21)

13. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è abrogato.

14.

( ABROGATO )

(22)

15.

( ABROGATO )

(4)(5)(23)

16.

( ABROGATO )

(6)(9)(24)

17.

( ABROGATO )

(25)

18.

( ABROGATO )

(26)

19.

( ABROGATO )

(27)

20.

( ABROGATO )

(28)

21. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12 e 16 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 590 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 32, L. R. 3/2002

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 33, L. R. 3/2002

Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 2, L. R. 20/2002

Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 2, L. R. 20/2002

Comma 15 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2004

Comma 16 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2004

Comma 12 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005

Comma 12 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005

Comma 16 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 10, L. R. 23/2006

11  Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

12  Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

13  Comma 6 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

14  Comma 7 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

15  Comma 8 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

16  Comma 9 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

17  Comma 10 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

18  Comma 11 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

19  Comma 12 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

20  Comma 12 bis abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

21  Comma 12 ter abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

22  Comma 14 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

23  Comma 15 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

24  Comma 16 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

25  Comma 17 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

26  Comma 18 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

27  Comma 19 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

28  Comma 20 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

Art. 2

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 10 bis aggiunto da art. 6, comma 46, L. R. 19/2004

Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005