Legge regionale 22 gennaio 2001 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 08/02/2001

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità)

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24/1992, è sostituito dai seguenti:

<<L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.>>.

Art. 2

(Disposizione di prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 trovano prima applicazione per gli interventi di solidarietà per le popolazioni del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria, colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2000.