Legge regionale 22 novembre 2000 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2016

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.

CAPO V

Norme finanziarie

Art. 23

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 la cui denominazione è integrata dalle parole <<e dei prodotti agroalimentari tradizionali>> con riferimento al capitolo 6813 (1.1.155.2.10.10.) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione <<Finanziamenti per la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2).