Legge regionale 22 novembre 2000 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2016

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.

CAPO III

Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione

Art. 11

(Promozione)

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali anche attraverso manifestazioni gastronomiche tradizionali che valorizzino i prodotti stessi.

2. Per manifestazioni gastronomiche tradizionali s'intendono: le feste paesane, i mercati e altre attività similari svolte su aree pubbliche non permanenti che prevedono la promozione di prodotti, anche attraverso attività di distribuzione, di vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali al consumatore finale.

3. L'ERSA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire:

a) i criteri di finanziamento per la distribuzione, vendita e somministrazione, nelle manifestazioni gastronomiche tradizionali, di prodotti agroalimentari tradizionali;

b) le modalità di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Art. 12

(Prodotti agroalimentari tradizionali)

(1)

1. L'ERSA cura l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), dei prodotti ottenuti nel territorio regionale, secondo le procedure definite con proprio regolamento.

2. L'ERSA trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, che provvede alla tenuta dell'elenco regionale e all'inoltro degli aggiornamenti al Ministero.

Note:

Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 13

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 5/2011

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 11/2014