Legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2016

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 20, comma 9, L. R. 12/2003
2 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 24/2006
3 Articolo sostituito da art. 47, comma 5, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
4 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
5 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.