Art. 11
(Promozione)
1. Per il perseguimento delle finalitą previste dall'articolo 1, comma 2, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali anche attraverso manifestazioni gastronomiche tradizionali che valorizzino i prodotti stessi.
2. Per manifestazioni gastronomiche tradizionali s'intendono: le feste paesane, i mercati e altre attivitą similari svolte su aree pubbliche non permanenti che prevedono la promozione di prodotti, anche attraverso attivitą di distribuzione, di vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali al consumatore finale.
3. L'ERSA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire:
a) i criteri di finanziamento per la distribuzione, vendita e somministrazione, nelle manifestazioni gastronomiche tradizionali, di prodotti agroalimentari tradizionali;
b) le modalitą di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.