Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivitā di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
TITOLO IV
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 11
 (Norme finanziarie)
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unitā previsionale di base 3.1.15.2.1030 "Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione obiettivo 3 - programma 3.1 - rubrica n. 15 - spese d'investimento, con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, riferito al capitolo 724 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione "Fondo regionale per le attivitā di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".
3. Per gli interventi di cui all'articolo 3 l'Amministrazione regionale č autorizzata a disporre conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile.
4. Per le finalitā previste dal comma 3 č autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unitā previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4109 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione "Conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile per interventi di emergenza internazionale" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 1/2004
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 18/2019