Art. 7
(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e
delle attivitā internazionali)
1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'articolo 4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attivitā internazionali che coinvolgono soggetti operanti in regione.
2. Le modalitā di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'articolo 6, comma 4, č dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.