Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Art. 6
 (Attuazione del programma regionale)
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 1/2004
2 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 18/2011