Legge regionale 11 settembre 2000 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione del ruolo internazionale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, volti a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, il processo di integrazione europea, la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo e la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 725 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, per la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale>> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.

3. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione.>>.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo speciale di cui al comma 1 del citato articolo 8 della legge regionale 2/2000, in conto anticipazione dei fondi statali destinati all'attuazione del programma di cooperazione decentrata ivi previsto.

5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.9.2.1076 <<Cooperazione decentrata>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione- obiettivo n. 3 - programma 3.1 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1218 (2.1.254.3.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione <<Conferimento al fondo speciale istituito presso Friulia SpA per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana- croata>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000.

6. All'onere complessivo di lire 700 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 - capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 9 del prospetto E/2).

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale.

(1)

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.1060, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 9 - spese correnti - con la denominazione <<Spese di gestione di immobili>>, con riferimento al capitolo 1255 (1.1.142.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio del patrimonio - con la denominazione <<Spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale ed urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale>> e con lo stanziamento di lire 25 milioni per l'anno 2000.

9. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, i contratti definitivi a fronte dei contratti preliminari previsti dall'articolo 12 della medesima legge regionale, possono essere stipulati nello stesso anno di assunzione dei corrispondenti impegni, per far fronte ad esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare i predetti contratti preliminari in essere, al fine di adeguarne i contenuti alle suddette esigenze.

10.

( ABROGATO )

(2)

11. Il pagamento dei residui non attribuiti ai Servizi pertinenti ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, è disposto in via transitoria ed eccezionale per l'anno 2000 dal Direttore regionale dal quale il Servizio dipende.

12. La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita - anche relativamente ai residui accertati e alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1999 e trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/1999 - alle strutture amministrative regionali ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate, per ciascuna unità previsionale di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione che la compongono, dai decreti attuativi dei citati articoli, nonché dell'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge regionale 7/1999.

13.

( ABROGATO )

(3)

14. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, sono ammissibili a contributo le domande formulate da soggetti che, a seguito di sviluppo aziendale o dell'esercizio dell'attività libero- professionale, abbiano mutato la propria forma giuridica di costituzione rispetto al periodo d'imposta in corso al primo gennaio 1998, purché, nel caso di imprese, nei limiti dimensionali e con i requisiti della regola del "de minimis". La continuità aziendale, nel caso di imprese, viene presupposta in presenza di trasferimento d'azienda per atto tra vivi.

15. I commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono abrogati.

16. All'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere che i contributi di cui agli articoli 4 e 5 vengano concessi per il tramite di Enti strumentali della Regione ovvero delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA); in tal caso i regolamenti determinano i criteri e le modalità in base ai quali devono essere assegnati ai medesimi Enti i finanziamenti da destinarsi alla concessione dei predetti contributi.>>.

17.

( ABROGATO )

(4)

18. All'articolo 5, comma 20, della legge regionale 2/2000, le parole <<Lino Zanussi>> sono sostituite dalle parole <<Antonio Zanussi>>.

19. Il comma 110 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, è sostituito dal seguente:

<<110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui di cui ai commi 103 e 106.>>.

20. All'articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, in fine, è aggiunto il seguente periodo: <<Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 5187 è inserito nel prospetto D "Spese continuative e ricorrenti" annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.>>.

21. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, e per gli effetti di cui all'articolo 25 della medesima legge regionale, il capitolo 303 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è inserito nell'elenco n. 3 annesso al Documento tecnico stesso.

22. In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall'articolo 16, comma 22, della legge regionale 25/1999, l'autorizzazione disposta dall'articolo 6, comma 212, Tabella F, della legge regionale 2/2000, a carico della unità previsionale di base 22.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6299 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente al limite n. 20, si intende data per gli anni dal 2000 al 2019.

23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Note:

Parole soppresse al comma 7 da art. 8, comma 64, L. R. 1/2003

Comma 10 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Comma 13 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Comma 17 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.