Legge regionale 11 settembre 2000 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Art. 7

(Interventi per il completamento della ricostruzione)

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di lire 3.500 milioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, la quota di lire 800 milioni è destinata ad interventi nel comune di Ovaro, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.