﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 settembre 2000

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni di carattere finanziario)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Ai  sensi  dell'articolo 18, comma 1,  della  legge regionale  16  aprile  1999,  n.  7,  il  saldo  finanziario complessivo presunto di lire 595.298.799.763 - iscritto  tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e nel  bilancio per l'anno 2000, in applicazione dell'articolo 6,  comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base  ai  risultati  accertati alla chiusura  dell'esercizio 1999,   nell'importo  di  lire  614.415.149.307,   con   una differenza  in aumento di lire 19.116.349.544, di  cui  lire 8.396.036.870  costituiscono quota vincolata alle  finalità di  cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento al capitolo 3298  dello  stato di previsione della spesa  del  Documento tecnico  allegato ai bilanci citati per lire  2.142.169.674, all'articolo  4,  comma 28 (Tabella  D  con  riferimento  al capitolo 2259 - per lire 1.253.867.196 e al capitolo 2550  - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione) e all'articolo  6,  comma 37 (Tabella  F  con  riferimento  al capitolo 6740 - per lire 2.500 milioni - del medesimo  stato di previsione).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Ai  sensi  dell'articolo 7, punto 2, dello  Statuto regionale  e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/1999,  e  a integrazione dell'articolo 1, comma  2,  della legge  regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nel  periodo  2000- 2004  è  autorizzato  il  ricorso  al  mercato  finanziario mediante  la  contrazione di mutui per ulteriori complessive lire  26.915  milioni, suddivise in ragione di  lire  11.915 milioni  per l'anno 2000, e lire 5.000 milioni per  ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per   le   finalità   previste   dal   comma   2, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   stipulare nell'anno  2000 uno o più contratti preliminari  di  mutuo, sino  alla  concorrenza  di lire 11.915  milioni.  Le  somme rinvenienti  dai  mutui sono destinate alla copertura  degli oneri  previsti a carico delle unità previsionali  di  base 1.2.7.2.10,   10.1.25.2.183,  12.2.41.2.224,   52.3.9.2.678, 52.3.9.2.681  e  54.2.8.2.9 dello stato di previsione  della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno  2000,  con riferimento rispettivamente  ai  capitoli 850,  3684,  4425,  1497, 1511 e 9710 (partita  n.  117  del prospetto  E/2)  del Documento tecnico allegato  ai  bilanci medesimi,  in  conformità alle relative  autorizzazioni  di spesa disposte con l'articolo 2, comma 8 - Tabella B -,  con l'articolo 4, comma 15, con l'articolo 3, comma 15 - Tabella C  -  e  con  l'articolo 8, comma 23 -  Tabella  H  -  della presente  legge.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo  1,  comma 4, lettere  a)  e  b),  della  legge regionale  2/2000.  Ai  mutui di cui  al  comma  2,  fino  a concorrenza dell'importo complessivo di ricorso  al  mercato finanziario previsto dal medesimo, è estesa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2/2000 e relative modalità applicative.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Il   capitolo  690  dello  stato   di   previsione dell'entrata del Documento tecnico allegato al bilancio  per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è spostato dall'unità   previsionale  di   base   2.3.475   all'unità previsionale di base 4.3.579 dei bilanci predetti  e  assume la classificazione finanziaria (4.3.1).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Nello   stato   di  previsione  dell'entrata   del bilancio  pluriennale per gli anni 2000-2002 e del  bilancio per  l'anno  2000 sono introdotte le variazioni alle  unità previsionali  di  base,  con  riferimento  ai  capitoli  del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui  alla annessa Tabella A1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Nello  stato  di  previsione dell'entrata  e  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e  del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni  alle unità   previsionali  di  base,  relative  ad  assegnazioni statali,  con riferimento ai capitoli del Documento  tecnico allegato  ai  bilanci medesimi, di cui alla annessa  Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i  capitoli  ivi  indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt;  con  la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono  inoltre modificate   le  denominazioni  dei  capitoli  ivi   recanti l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   In  relazione  al disposto di cui  all'articolo  18 della  legge  regionale  7/1999,  gli  stati  di  previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni   2000-2002  e  del  bilancio  per  l'anno  2000   sono aggiornati per ciascuna unità previsionale di base,  avendo riguardo  alla consistenza dei residui attivi, nonché  alla consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite  ai sensi  degli articoli 17 e 44 della legge regionale  7/1999, con  riferimento ai capitoli del Documento tecnico  allegato ai  bilanci  medesimi,  di cui alle  annesse  Tabella  I1  e rispettivamente Tabella I2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In  base a quanto disposto dall'articolo 31,  comma 2,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come  sostituito dall'articolo  12, comma 3, della legge 13 maggio  1999,  n. 133,  in  relazione alle competenze attribuite alla  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza  locale dallo  Statuto  di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di attuazione,  l'Amministrazione regionale  è  autorizzata  a devolvere  ai  Comuni  del Friuli-Venezia  Giulia  le  somme affluite   a   titolo  di  addizionale  comunale   opzionale all'IRPEF sulla apposita contabilità speciale ai sensi  del decreto  del  Ministro delle finanze del 20  dicembre  1999, pubblicato nella GU n. 301 del 24 dicembre 1999.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Nelle   more  dell'emanazione  di  una   specifica normativa regionale, la ripartizione tra i Comuni del Friuli- Venezia  Giulia delle somme versate a titolo di  addizionale opzionale  è  effettuata secondo i  meccanismi  individuati dall'articolo  1,  comma  7,  del  decreto  legislativo   28 settembre   1998,   n.   360,  e  successive   modifiche   e integrazioni, dall'Amministrazione regionale che esercita le relative attribuzioni amministrative sulla base della citata normativa statale.<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Gli  adempimenti  connessi  alla  gestione   della contabilità  speciale di cui al comma  1,  all'accertamento delle entrate ivi affluite e all'attuazione degli interventi previsti  dallo stesso comma 1 sono demandati alla Direzione regionale  per le autonomie locali - Servizio finanziario  e contabile.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  In attuazione di quanto disposto al comma 1:<p style="text-align: justify;">a)    nello   stato   di  previsione  dell'entrata   del bilancio  pluriennale per gli anni 2000-2002 e del  bilancio per  l'anno 2000 al titolo VI - categoria 6.1 - è istituita l'unità   previsionale   di  base  6.1.1074   &lt;&lt;Addizionale comunale opzionale all'IRPEF&gt;&gt; con lo stanziamento  di  lire 150  milioni  per  l'anno 2000, riferito  al  capitolo  1760 (6.1.3)  di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai  bilanci  medesimi  -  alla  rubrica  n.  10  -  Servizio finanziario    e    contabile   -   con   la   denominazione &lt;&lt;Acquisizione dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF versata sulla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione   della   Tesoreria  provinciale  dello   Stato   di Trieste&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b)   nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000  -  alla  funzione obiettivo n. 55 - programma  55.1  - rubrica  n.  10 - spese per partite di giro -  è  istituita l'unità  previsionale di base 55.1.10.4.1073  &lt;&lt;Devoluzione ai  Comuni  dell'addizionale comunale opzionale  all'IRPEF&gt;&gt; con  lo  stanziamento di lire 150 milioni per  l'anno  2000, riferito   al  capitolo  1740  (1.1.413.2.11.33)  di   nuova istituzione  nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  -  alla  rubrica n. 10 -  Servizio  finanziario  e contabile  -  con la denominazione &lt;&lt;Devoluzione  ai  Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF versata  sulla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste&gt;&gt;.</p><p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Nelle  more  dell'adozione  della  disciplina   di riordino  delle  Comunità montane è disposta  l'erogazione alle  medesime  della  somma di lire  8.664.725.570  di  cui all'articolo  2, comma 4, lettera c), della legge  regionale 22 febbraio 2000, n. 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per   le  finalità  previste  dal  comma   5   è autorizzata la spesa di lire 8.664.725.570 per l'anno 2000 a carico  dell'unità  previsionale di base  1.1.10.1.6  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico  allegato ai  bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento  di  pari importo dal fondo  globale  di  parte corrente   iscritto   sull'unità   previsionale   di   base 54.2.8.1.920 del precitato stato di previsione della  spesa, con  riferimento  al  capitolo 9700  del  documento  tecnico predetto  (partita  n.  20  del  prospetto  E/1),   il   cui stanziamento è corrispondentemente ridotto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   La  destinazione  dei finanziamenti  già  concessi dall'Amministrazione regionale agli Enti realizzatori  degli interventi  previsti negli Accordi di programma può  venire variata, previa modificazione degli Accordi stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Per   le  finalità  previste  dalle  disposizioni citate  in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento    tecnico    allegato   ai   bilanci    predetti. Relativamente  alle variazioni in diminuzione ivi  disposte, si  intendono  ridotte le corrispondenti  autorizzazioni  di spesa.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 18, L. R. 3/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamentidella spesa sanitaria e delle politiche sociali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  revisione della vigente legislazione  regionale in   materia   di   assistenza  ai  soggetti   anziani   non autosufficienti, prevista dall'articolo 3, comma  28,  della legge  regionale 22 febbraio 2000, n. 2, deve  tenere  conto dei seguenti principi:<p style="text-align: justify;">a)   prevedere la partecipazione di soggetti privati  al potenziamento  della  disponibilità  di  posti  letto   per anziani non autosufficienti nelle aree territoriali previste dalla programmazione regionale;</p><p style="text-align: justify;">b)   prevedere  a seguito della riclassificazione  delle residenze pubbliche, private sociali e private di mercato  e dell'individuazione   dei   requisiti   minimi   strutturali funzionali e organizzativi prescritti per l'accoglimento  di soggetti  non autosufficienti, l'estensione dei benefici  di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997,  n. 10,  agli  utenti accolti nelle strutture, in  possesso  dei suddetti requisiti, facenti parte della rete delle residenze per anziani.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Nelle   more  dell'attuazione  del   progetto   di revisione   dell'offerta  residenziale  per   anziani,   gli stanziamenti aggiuntivi autorizzati dall'articolo  3,  comma 15,  al  capitolo  4873, finalizzati al  riequilibrio  nella dotazione di posti letto per anziani non autosufficienti nei distretti  delle  Aziende  per  i  servizi  sanitari,   sono riservati  in  via esclusiva a interventi di  completamento, ampliamento, ristrutturazione, messa a norma di posti  letto per  anziani  non autosufficienti facenti parte  della  rete residenziale attualmente esistente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alle organizzazioni di volontariato operanti  nel settore  sanitario, convenzionate ai sensi  della  normativa regionale  con le Aziende sanitarie regionali, un contributo straordinario di complessive lire 50 milioni per l'anno 2000 per   sopperire   agli  oneri  nei  confronti   degli   Enti previdenziali    per   l'aggiornamento    delle    posizioni contributive del personale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Ai fini della concessione del contributo di cui  al comma  3  le organizzazioni di volontariato presentano  alla Direzione regionale della sanità e delle politiche  sociali -   Servizio  della  finanza  sanitaria,  entro  15   giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   apposita domanda,   corredata  della  documentazione  comprovante   i predetti oneri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per   le  finalità  previste  dal  comma   3   è autorizzata  la spesa di lire 50 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.233  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  4545  (1.1.162.2.08.08)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  -  alla  rubrica n. 41 -  Servizio  della  finanza sanitaria  - con la denominazione &lt;&lt;Contributo straordinario alle  organizzazioni  di volontariato operanti  nel  settore sanitario per sopperire agli oneri nei confronti degli  Enti previdenziali    per   l'aggiornamento    delle    posizioni contributive del personale&gt;&gt; e con lo stanziamento  di  lire 50 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Nell'ambito delle finalità previste dalla legge  5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998,  n. 162, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere,  ai soggetti che gestiscono servizi  residenziali per  la  tutela e l'integrazione delle persone con  handicap grave,  contributi  per l'ampliamento  di  centri  destinati all'accoglienza residenziale dei disabili gravi e gravissimi nella provincia di Pordenone.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   La  domanda  per la concessione dei  contributi  di cui  al comma 6 è presentata alla Direzione regionale della sanità  e  delle  politiche  sociali  -  Servizio  per   le attività socio-assistenziali e per quelle sociali  ad  alta integrazione  sanitaria,  entro 30  giorni  dall'entrata  in vigore  della  presente legge, corredata  di  una  relazione illustrativa  degli interventi da realizzare e del  relativo preventivo di spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Per   le  finalità  previste  dal  comma   6   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  1.500  milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno  2000  e lire  1.000  milioni  per l'anno 2001, a carico  dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e  del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4841  (2.1.242.3.08.07)  che  si  istituisce  nel  Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41  - Servizio  per le attività socio-assistenziali e per  quelle sociali   ad   alta   integrazione  sanitaria   -   con   la denominazione  &lt;&lt;Contributi  per  l'ampliamento  di   centri destinati all'accoglienza residenziale dei disabili gravi  e gravissimi  nella  provincia  di  Pordenone&gt;&gt;   e   con   lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione  di  lire 500 milioni per l'anno 2000 e  lire  1.000 milioni per l'anno 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un  primo contributo straordinario  di  lire  200 milioni alla Provincia di Pordenone  per la ristrutturazione di  un  edificio  da  destinare a  sede  polivalente  socio- educativa e occupazionale per portatori di handicap.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  La  domanda  per la concessione del  contributo  di cui  al comma 9 è presentata alla Direzione regionale della sanità  e  delle  politiche  sociali  -  Servizio  per   le attività socio-assistenziali e per quelle sociali  ad  alta integrazione  sanitaria,  entro 30  giorni  dall'entrata  in vigore  della  presente legge, corredata  di  una  relazione illustrativa  dell'intervento da realizzare e  del  relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per   le  finalità  previste  dal  comma   9   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  4842  (2.1.233.3.08.07)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  -  alla rubrica n. 41 - Servizio per le  attività socio-assistenziali   e   per   quelle   sociali   ad   alta integrazione  sanitaria - con la denominazione  &lt;&lt;Contributo alla  Provincia di Pordenone per la ristrutturazione  di  un edificio  da destinare a sede polivalente socio-educativa  e occupazionale  per  portatori  di  handicap&gt;&gt;   e   con   lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere all'Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace  di Medea un contributo straordinario in conto capitale di  lire  150 milioni al fine di consentire il completamento dell'adeguamento  delle  proprie  strutture  alle  normative vigenti  in  materia  di  antincendio,  antinfortunistica  e superamento delle barriere architettoniche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  La  richiesta per la concessione del contributo  di cui al comma 12 è presentata alla Direzione regionale della sanità  e  delle  politiche  sociali  -  Servizio  per   le attività socio-assistenziali e per quelle sociali  ad  alta integrazione  sanitaria,  entro  90  giorni  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  deve  essere corredata  di  una  relazione  tecnica  illustrativa  e   di elaborati   grafici  di  massima,  predisposti  da   tecnici abilitati,  atti  a  individuare i  costi  degli  interventi finanziabili.  La concessione e l'erogazione dei  contributi sono  disposti  con  l'osservanza delle  procedure  previste dalla  legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e  successive modifiche  e  integrazioni. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali sono concessi i contributi di cui al comma 12,  è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   12   è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  4843  (2.1.232.3.08.07)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  -  alla rubrica n. 41 - Servizio per le  attività socio-assistenziali   e   per   quelle   sociali   ad   alta integrazione  sanitaria - con la denominazione  &lt;&lt;Contributo straordinario all'Istituto Psico-Pedagogico Villa  S.  Maria della  Pace  di  Medea per il completamento dell'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle  barriere architettoniche&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 150  milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   Per   le  finalità  previste  dalle  disposizioni citate  in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento    tecnico    allegato   ai   bilanci    predetti. Relativamente  alle variazioni in diminuzione ivi  disposte, si  intendono  ridotte le corrispondenti  autorizzazioni  di spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio einterventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per le finalità previste dall'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.142.169.674 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dall'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, è autorizzata la spesa di lire 917.265.651 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 3295 e 3296 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi rispettivamente di lire 616.402.876 e di lire 300.862.775; detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita sui capitoli medesimi ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 7 febbraio 2000 n. 11/RAG.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> All'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 8, è inserito il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il periodo di tre anni previsto dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è portato ad anni quattro, a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati sino a tutto l'11 ottobre 2001. Ai canoni di derivazione, per l'ulteriore anno, continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998, e del comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> I finanziamenti concessi ed erogati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, nel corso del 1999 possono essere utilizzati dall'ARPA sino al 31 dicembre 2004.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 18, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 2257 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 da destinare ad attività meteorologiche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> All'onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 22.3.61.1.374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 6820 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 2.900 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3770 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, da destinare alla realizzazione di dragaggi dei canali della Laguna di Grado e di Marano.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si fa fronte mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 6.1.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita sui capitoli medesimi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 4 febbraio 2000 n. 10/RAG.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Nelle more dell'approvazione dei Piani di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, gli organi gestori dei parchi sono autorizzati a concedere gli incentivi per le attività svolte all'interno del perimetro dei parchi così come consentite dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, qualora questo sia già stato approvato, secondo gli importi e le modalità da questo stabilite.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario di lire 500 milioni quale indennizzo per il mancato finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della viabilità complanare all'autostrada a servizio della zona industriale di Modeano.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e trasporti - Servizio della viabilità - corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Per le finalità previste dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3684 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - con la denominazione &lt;&lt;Contributo straordinario al Comune di Palazzolo dello Stella quale indennizzo per il mancato finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della viabilità complanare all'autostrada a servizio della zona industriale di Modeano - finanziato con contrazione di mutuo&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> L'Amministrazione regionale, nel considerare strategico il settore dei trasporti e, in particolare, la formazione post lauream di personale specializzato nel diritto comunitario dei trasporti, è autorizzata a concedere a favore del Consorzio per lo studio e la ricerca sulle regole europee in materia di trasporti "European transport law - ETL" un contributo di lire 400 milioni per l'anno 2000 per supportare l'avvio dell'attività di funzionamento di detto Consorzio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Il contributo è concesso e contestualmente erogato, in un'unica soluzione ed in via anticipata, previa approvazione del programma annuale di attività oggetto del contributo e che eventualmente prevederà forme di partecipazione gratuita del personale regionale direttamente interessato alle tematiche sviluppate dai corsi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> Sono ammissibili a contributo solamente le spese ordinarie e straordinarie di funzionamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del bilancio preventivo e del programma di attività deve essere inviata all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> È fatto obbligo al beneficiario di utilizzare il presente contributo entro il 31 dicembre 2001 e di presentare all'Amministrazione regionale entro il 28 febbraio 2002 il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.3.25.1.1075 &lt;&lt;Contributi per studi e ricerche sulle regole europee in materia di trasporti &gt;&gt; che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione- obiettivo n. 16 - programma 16.3 - rubrica n. 25 - spese correnti - con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 4046 (1.1.162.2.08.05) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione &lt;&lt;Contributo al Consorzio per lo studio e la ricerca sulle regole europee in materia di trasporti per l'avvio dell'attività di funzionamento&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> All'onere di lire 400 milioni per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 21, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3773 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><strong>23.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>24.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>25.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>26.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span> Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 7/1999, il capitolo 2263, istituito con il comma 28 - Tabella D, è inserito nel prospetto D &lt;&lt;Spese continuative e ricorrenti&gt;&gt; annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span> Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 7, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 1, L. R. 12/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 23 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 24 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 25 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 26 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamento di interventi nel settore della cultura,dell'istruzione e dello sport)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(14)</span><span style="">(15)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(16)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(17)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(18)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concorrere,  unitamente all'Amministrazione  provinciale  di Udine,  al  finanziamento delle opere urgenti di  ripristino della  scuola dell'obbligo di Carlino, a seguito  dei  gravi danni  riportati, mediante la concessione di  un  contributo straordinario  all'Amministrazione comunale  competente.  Il decreto  di  concessione  del  contributo  ne  stabilisce  i termini  e  le modalità di rendicontazione, in  conformità alle   disposizioni  di  cui  all'articolo  42  della  legge regionale  7/2000.  Gli adempimenti connessi  all'attuazione degli  interventi previsti dal presente comma sono demandati alla  Direzione regionale dell'istruzione e della cultura  - Servizio dell'istruzione e della ricerca.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per   le  finalità  previste  dal  comma   5   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio  per  l'anno  2000  con riferimento  al  capitolo  5054 (2.1.232.3.06.04)  di  nuova istituzione  alla rubrica n. 42 - Servizio n. 71  -  con  la denominazione  &lt;&lt;Contributo  straordinario  al   Comune   di Carlino  per  le  opere urgenti di ripristino  della  scuola dell'obbligo&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(20)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Al fine di promuovere e sostenere l'iniziativa  per l'introduzione   nell'Istituto   autonomo   di    istruzione secondaria  superiore di Tarvisio di un indirizzo  didattico di  specializzazione nelle discipline degli sport invernali, è  autorizzata la concessione al Comune di Tarvisio  di  un contributo straordinario di lire 100 milioni nell'anno  2000 da    destinare   a   interventi   di   supporto   all'avvio dell'iniziativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Alla  concessione del contributo si provvede  sulla base    della   presentazione   alla   Direzione   regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della   ricerca,   di  apposita  domanda  accompagnata   dal programma  degli  interventi di cui al comma  9  previsti  a carico   dell'Amministrazione  comunale  per   il   sostegno dell'iniziativa. Le modalità di erogazione  e  di  verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto  di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per   le  finalità  previste  dal  comma   9   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  5072  (2.1.232.3.06.04)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  - alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione  e della   ricerca   -   con   la  denominazione   &lt;&lt;Contributo straordinario  al  Comune  di  Tarvisio  per  l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali&gt;&gt; e con lo stanziamento  di lire 100 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alle emittenti televisive, che non  abbiano  già beneficiato  di  analoghi finanziamenti regionali  nell'anno 1999, un contributo speciale di 120 milioni di lire a titolo di  concorso  nelle spese per la realizzazione di  programmi televisivi  specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Alla  concessione del contributo si provvede  sulla base   della   presentazione,   alla   Direzione   regionale dell'istruzione  e  della cultura -  Servizio  delle  lingue regionali  e  minoritarie, di apposita domanda  accompagnata dalla  documentazione illustrativa dei programmi di  cui  al comma 12 e dei relativi costi di produzione e diffusione. Le modalità   di  erogazione  e  di  verifica  dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  12,   è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  5539  (1.1.162.2.06.06)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  -  alla  rubrica  n. 42 -  Servizio  delle  lingue regionali  e minoritarie - con la denominazione &lt;&lt;Contributo speciale  alle  emittenti televisive, non  beneficiarie   di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, sulle spese per  la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana  nel Friuli  occidentale&gt;&gt;  e  con lo stanziamento  di  lire  120 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>    L'Amministrazione    regionale    promuove     la trasformazione dell'Associazione per il Teatro  Giovanni  da Udine,  come costituita ai sensi dell'articolo 5, comma  29, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in Fondazione, a  decorrere  dall'anno 2001. A tale  scopo  la  Regione  è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione e  a  concorrere, nell'esercizio finanziario 2001, alla  sua dotazione   patrimoniale,  mediante  appositi   conferimenti finanziari,  entro  i  limiti  dell'importo  previsto  dallo stanziamento autorizzato ai sensi del comma 31 del  medesimo articolo 5 della legge regionale 2/2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  In  relazione a quanto disposto dal  comma  15,  il soggetto beneficiario dell'autorizzazione di spesa  prevista per   gli   esercizi  2001  e  2002  a  carico   dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio  pluriennale 2000-2002,  riferita al capitolo 5381 del Documento  tecnico allegato   al  bilancio,  è  individuato  nella  Fondazione indicata al medesimo comma 15.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Per concorrere allo sviluppo e alla diffusione nel territorio regionale delle attività culturali nei settori dello spettacolo musicale e coreutico, mediante un'azione coordinata volta a favorire la crescita della domanda, la formazione del pubblico e lo sviluppo della cultura musicale nel mondo della scuola, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia", aperta alla partecipazione delle Province e degli organismi primari di produzione musicale.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> La Regione partecipa alla Fondazione di cui al comma 17 e concorre al sostegno dei suoi programmi di attività mediante appositi finanziamenti. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo Statuto della Fondazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.<p><span style="">(4)</span><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>19.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>   In  relazione  a  quanto  disposto  al  comma  19, l'oggetto  della autorizzazione di spesa prevista  a  carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del  bilancio pluriennale  2000-2002,  riferita  al  capitolo   5342   del Documento tecnico allegato al bilancio, è ampliato, ai fini di  comprendere anche gli oneri indicati nel medesimo  comma 19.  Con deliberazione della Giunta regionale si provvede  a determinare, nell'ambito dello stanziamento complessivamente autorizzato  dal  capitolo indicato, la quota  da  destinare alla Fondazione di cui al comma 17.</p><p style="text-align: justify;"><strong>21.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>22.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>23.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(12)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>24.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(13)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>25.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>26.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  25,   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  5079 (2.1.232.3.06.04)  di  nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione  e della   ricerca   -  con  la  denominazione  "Contributi   a istituzioni scolastiche autonome ovvero a Comuni  singoli  o associati    che   realizzano   iniziative    definite    in collaborazione con le medesime per il sostegno di  programmi di  alfabetizzazione informatica e telematica  nelle  scuole del  Friuli-Venezia  Giulia" e con lo stanziamento  di  lire 1.000 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><strong>28.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(19)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>29.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>   Per   le  finalità  previste  dalle  disposizioni citate  in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento    tecnico    allegato   ai   bilanci    predetti. Relativamente  alle variazioni in diminuzione ivi  disposte, si  intendono  ridotte le corrispondenti  autorizzazioni  di spesa.  Le  variazioni  di spesa con proiezione  sugli  anni successivi  al triennio gravano sulla corrispondente  unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento   ai   corrispondenti  capitoli   del   relativo Documento   tecnico   di  accompagnamento.   Sono   altresì istituite  le unità previsionali di base ed i capitoli  ivi indicati  &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione  a fianco di ciascuno indicata.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 6, comma 5, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 17 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 18 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 29 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 25 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 8/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 26 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 8/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 51, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 21 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 22 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Comma 23 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Comma 24 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera l), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 1, L.R. 29/1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi nei settori produttivi)<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo  6,  comma 1,  lettera d), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è  autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a  carico  della  unità previsionale di base  22.3.61.1.369 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6800 del Documento tecnico allegato  ai  bilanci  medesimi,  il  cui  stanziamento   è incrementato  di  lire  800  milioni  per  l'anno  2000,  da destinare alla promozione del comparto agroalimentare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad acquistare  obbligazioni emesse dalla Finanziaria  regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo  - Friulia-Lis SpA per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Le  obbligazioni  emesse sono costituite  in  serie speciale e remunerate con interesse non superiore al  3  per cento  e sono rimborsate entro 10 anni. La provvista di  cui al  comma  2  è  integrata  con ulteriore  provvista  della Friulia-Lis  SpA  per  un  importo non  inferiore  a  quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a stipulare  con  Friulia-Lis  SpA  apposita  convenzione,  su conforme  deliberazione della Giunta regionale, su  proposta dell'Assessore  al  lavoro  e  previdenza,  cooperazione  ed artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina  delle modalità di emissione, di rimborso  e  di eventuale  rinnovo delle obbligazioni, nonché  di  utilizzo delle  provviste.  Gli  interventi a  favore  delle  imprese artigiane sono attuati nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Gli  adempimenti  connessi  all'attuazione   degli interventi  previsti  dal  comma  4,  sono  demandati   alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma   2,   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico  dell'unità previsionale di base 25.2.9.2.1058,  che si  istituisce  nello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 2000-2002 e del  bilancio per  l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 25 - programma 25.2  -  rubrica  n.  9  -  spese d'investimento  -  con  la denominazione  &lt;&lt;Sottoscrizione di  prestiti  obbligazionari per  agevolazione alle imprese artigiane&gt;&gt;, con  riferimento al  capitolo 1375 (2.1.264.3.10.23) di nuova istituzione nel Documento  tecnico  allegato al  bilancio  medesimo  -  alla rubrica  n.  9 - Servizio del credito - con la denominazione &lt;&lt;Acquisto  di  obbligazioni  della  Friulia-Lis   SpA   per favorire  lo  sviluppo delle imprese artigiane&gt;&gt;  e  con  lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>10.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a partecipare attraverso conferimenti annuali costanti, per la durata massima di dieci anni, alla costituzione del capitale della   società  per  azioni  realizzata  a  seguito  della trasformazione  dell'Ente Fiera di Udine e,  comunque,  fino alla concorrenza del 51 per cento del capitale sociale anche attraverso  l'acquisizione di quote  di  capitale  da  altri soci.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere alle Aziende di promozione turistica di Grado,  di Lignano  e  di  Trieste  un contributo  straordinario  nella misura  massima  di  complessive lire 700  milioni  per  far fronte  agli  interventi urgenti per l'emergenza mucillagini nell'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  12,   è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  9216  (1.1.155.2.10.24)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con  la denominazione  &lt;&lt;Contributo straordinario  alle  Aziende  di promozione  turistica di Grado, Lignano e  Trieste  per  gli interventi  urgenti relativi all'emergenza  mucillagini&gt;&gt;  e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  all'Azienda di promozione  turistica  di  Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario nella misura  massima di  lire 470 milioni a fronte dei risarcimenti e delle spese derivanti dalla soccombenza in cause civili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  14,   è autorizzata la spesa di lire 470 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  9217  (1.1.155.2.12.31)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con  la denominazione  &lt;&lt;Contributo  straordinario  all'Azienda   di promozione   turistica   di   Lignano   Sabbiadoro   per   i risarcimenti e le spese derivanti dalla soccombenza in cause civili&gt;&gt;  e  con  lo stanziamento di lire  470  milioni  per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un finanziamento alla Promotur SpA per gli  oneri connessi  alla presentazione della candidatura  del  Friuli- Venezia   Giulia   alle  Universiadi  invernali   del   2003 nell'ambito    dell'iniziativa   "Senza    Confini",    sino all'importo massimo di lire 100 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Il   decreto  di  concessione  del   finanziamento determina   termini  e  modalità  di  rendicontazione   del medesimo.  Gli  adempimenti  connessi  all'attuazione  degli interventi  previsti  dal  comma  16  sono  demandati   alla Direzione  regionale del commercio e turismo - Servizio  del turismo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  16,   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  2000  a carico  dell'unità previsionale di base  2.2.64.1.41  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  8953  (1.1.163.2.10.12)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con  la denominazione  &lt;&lt;Finanziamento alla  Promotur  SpA  per  gli oneri  connessi  alla presentazione della  candidatura  alle Universiadi  invernali del 2003 nell'ambito  dell'iniziativa "Senza  confini"&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>  I  commi 141, 142 e 143 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  In  relazione al disposto di cui al  comma  19,  lo stanziamento  dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9227 del Documento tecnico allegato  ai  bilanci  medesimi,  è  ridotto  di  lire  200 milioni;  corrispondentemente è incrementato  di  lire  200 milioni   per   l'anno  2000  lo  stanziamento   dell'unità previsionale  di  base 28.1.64.1.498 del medesimo  stato  di previsione,  con riferimento al capitolo 9201 del  Documento tecnico  medesimo  per le finalità di cui  all'articolo  2, quarto  comma, della legge regionale 9 maggio 1981,  n.  26, come  sostituito dall'articolo 1, primo comma,  della  legge regionale 50/1983.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere un contributo straordinario di lire 1.000  milioni per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese regionali che esercitano la pesca locale con i sistemi "circuizione" e "attrezzi    da   posta",   nonché   dalle    imprese    di molluschicoltura,  a  causa  degli  aggregati  mucillaginosi verificatisi  in  Adriatico nell'anno 2000,  come  accertati dall'ARPA    -Agenzia   Regionale    per    la    Protezione dell'Ambiente.  Sono escluse dal presente  provvedimento  le imprese  autorizzate  alla pesca dei molluschi  bivalvi  con turbosoffiante e/o volante e/o strascico che hanno usufruito dei fermi biologici negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Il  contributo di cui al comma  21  è  concesso  a favore  delle imprese che hanno esercitato la pesca  durante il periodo 1 giugno - 30 giugno del corrente anno, suddiviso in   un'indennità   commisurata  alla  stazza   lorda   del motopeschereccio, nella misura massima di lire  600.000  per TSL,  e  una misura sociale consistente nella copertura  del minimo  monetario  garantito agli  imbarcati  fissata  nella misura massima di lire 80.000 giornaliere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>   Il   contributo   a  favore   delle   imprese   di molluschicoltura è concesso fino al 50 per cento del  danno attestato  dal richiedente con dichiarazione sostitutiva  di atto notorio ed accertato con perizia giurata da parte di un perito esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso  la  Camera  di commercio, industria,  artigianato  e agricoltura,  o  certificazione di un  istituto  di  ricerca riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo  27  del  regolamento approvato  con  decreto del Presidente  della  Repubblica  2 ottobre 1968, n. 1639.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>  Le  domande di contributo devono essere  presentate dagli  interessati,  per il tramite  delle  associazioni  di categoria,  alla  Direzione regionale  dell'industria  entro trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente  legge, corredate della seguente documentazione:<p style="text-align: justify;">a)   certificato  di iscrizione al Registro  Imprese  di Pesca   dal  quale  risulti  che  il  richiedente   esercita professionalmente  la pesca marittima o la  molluschicoltura da almeno 1 anno;</p><p style="text-align: justify;">b)     relativamente   alle   imprese   produttrici   di molluschi,   le   concessioni   demaniali   marittime    per l'allevamento dei molluschi;</p><p style="text-align: justify;">c)    certificato   di   iscrizione   alla   Camera   di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;</p><p style="text-align: justify;">d)     dichiarazione   sostitutiva   di   atto   notorio attestante  di non aver chiesto o usufruito, per  lo  stesso titolo,   di  altre  agevolazioni  pubbliche;  le  eventuali coperture assicurative riferite al danno subito.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  21,   è autorizzata  la spesa complessiva di lire 1.000 milioni  per l'anno  2000  a  carico  dell'unità  previsionale  di  base 23.2.62.2.312  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 2000-2002 e del  bilancio per l'anno 2000, così suddivisa con riferimento ai seguenti capitoli   di  nuova  istituzione  nel   Documento   tecnico allegato  ai bilanci medesimi - alla rubrica n.62 - Servizio degli  interventi settoriali - per gli importi a  fianco  di ciascuno indicati:<p style="text-align: justify;">a)     capitolo   7823   (2.1.243.3.10.24)     con    la denominazione  &lt;&lt;Contributo straordinario alle  imprese  che esercitano  la  pesca locale con i sistemi  "circuizione"  e "attrezzi da posta" per il risarcimento dei danni  subiti  a causa    degli    aggregati    mucillaginosi    verificatisi nell'Adriatico nell'anno 2000&gt;&gt; - lire 800 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b)     capitolo    7825   (2.1.243.3.10.24)    con    la denominazione  &lt;&lt;Contributo straordinario  alle  imprese  di molluschicoltura  per il risarcimento  dei  danni  subiti  a causa    degli    aggregati    mucillaginosi    verificatisi nell'Adriatico nell'anno 2000&gt;&gt; - lire 200 milioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>  L'Amministrazione regionale è  autorizzata  a  far fronte  agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute  in seguito  a  sentenza del Tribunale amministrativo regionale, in  relazione  a  situazioni  pregresse,  per  le  finalità previste  dall'articolo 20 della legge regionale  28  agosto 1982,  n. 68, come sostituito dall'articolo 4, primo  comma, della  legge  regionale  2/1984.  Gli  adempimenti  connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, sono  demandati  alla Direzione regionale  dell'industria  - Servizio dello sviluppo industriale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  26,   è autorizzata  la spesa di lire 44 milioni per l'anno  2000  a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.303  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  7875  (2.1.243.3.10.28)  che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  alla  rubrica  n.  62 -  Servizio  dello  sviluppo industriale  -  con  la denominazione &lt;&lt;Oneri  derivanti  da obbligazioni intervenute in relazione a situazioni pregresse per  le  finalità  previste dall'articolo  20  della  legge regionale   28   agosto   1982,  n.  68,   come   sostituito dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 2/1984&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 44 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>  Al  fine  di assicurare l'attuazione del  programma di   iniziativa  comunitaria  (PIC)  KONVER,  di  cui   alla decisione  della Commissione europea n. C (96) 3024  del  12 novembre 1996, misura 4 - &lt;&lt;Regione Friuli-Venezia Giulia  - Azione  3  - Promozione di attività economiche alternative: aiuti  agli investimenti&gt;&gt;, come previsto dal capo III della legge  regionale 28 novembre 1997, n. 35, è autorizzata  la spesa   di  lire  211  milioni  per  l'anno  2000  a  carico dell'unità  previsionale di base 30.2.62.2.591 dello  stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni   2000-2002  e  del  bilancio  per  l'anno  2000,   con riferimento al capitolo 8237 del Documento tecnico  allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>  Al  fine di favorire il completamento dei  progetti COUNTDOWN, IPP e VICLI, cofinanziati dall'Unione  europea  e dallo  Stato  a  valere  sul  Programma  operativo  "CADSES" nell'ambito  dell'iniziativa  comunitaria  INTERREG  II   C, l'Amministrazione regionale è autorizzata a  sostenerne  le relative spese nella misura di lire 10 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  29,   è autorizzata  la spesa di lire 10 milioni per l'anno  2000  a carico  dell'unità previsionale di base 30.5.6.1.612  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al  capitolo  817  (2.1.158.2.10.32)   che   si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  alla  rubrica n. 6 - Servizio  per  la  promozione dell'integrazione   europea   -   con    la    denominazione &lt;&lt;Completamento  dei  progetti  COUNTDOWN,  IPP   e   VICLI, cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato a valere  sul Programma  operativo  "CADSES"  nell'ambito  dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><strong>31.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span>   All'onere  di  lire  87.450.683  per  l'anno  2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 31 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista - in   relazione   al   rimborso  da  parte  del   Commissario liquidatore dei beni dell'Organo gestore riserve  di  caccia degli  importi dovuti e non erogati di cui al comma 31  -  a carico  della unità previsionale di base 3.7.1030,  che  si istituisce  nello  stato  di  previsione  dell'entrata   del bilancio  pluriennale per gli anni 2000-2002 e del  bilancio per  l'anno  2000,  al titolo III - categoria  3.7,  con  la denominazione  &lt;&lt;Recupero di somme  a  carico  di  organismi diversi&gt;&gt;, con riferimento al capitolo 1169 (3.7.2)  che  si istituisce   nel  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi  -  alla rubrica n. 28 - Servizio per  la  gestione faunistica  e  venatoria - con la denominazione &lt;&lt;Versamento alla  Regione di somme a carico dell'Organo gestore  riserve di  caccia  nei  confronti  del  personale  già  dipendente dell'Organo  medesimo&gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  di   lire 87.450.683 per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span>  Al  fine di adeguare la disciplina regionale  degli aiuti   agli  investimenti  nel  settore  della  produzione, trasformazione  e commercializzazione dei prodotti  agricoli ai  nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  delle Comunità europee C 28 dell'1 febbraio 2000, le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17  maggio  1999, recepite dal Piano di Sviluppo  Rurale  in tema   di  tipologie  di  investimenti  ammissibili,  volumi massimi  e  minimi  di investimento, intensità  dell'aiuto, requisiti  dei  beneficiari,  trovano  applicazione  per  le domande di contributo regionale presentate a partire  dall'1 luglio 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">34.</span>  Compete alla Giunta regionale l'individuazione  dei capitoli  di  spesa  per  i  quali  trova  applicazione   la disposizione  di  cui al comma 33, nonché l'adozione  degli indirizzi operativi eventualmente necessari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span>  Per le domande presentate entro il 30 giugno  2000, continua ad applicarsi la normativa previgente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span>  Le  disposizioni di cui ai commi 33,  34  e  35  si applicano  anche  agli  interventi del  Fondo  di  rotazione regionale  in  agricoltura  nel  settore  della  produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span>   Per   le  finalità  previste  dalle  disposizioni citate  in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento    tecnico    allegato   ai   bilanci    predetti. Relativamente  alle variazioni in diminuzione ivi  disposte, si  intendono  ridotte le corrispondenti  autorizzazioni  di spesa.  Le  variazioni  di spesa con proiezione  sugli  anni successivi  al triennio gravano sulla corrispondente  unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento   ai   corrispondenti  capitoli   del   relativo Documento   tecnico   di  accompagnamento.   Sono   altresì istituite  le unità previsionali di base ed i capitoli  ivi indicati  &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione  a fianco  di  ciascuno  indicata; sono inoltre  modificate  le denominazioni   dei   capitoli  ivi  recanti   l'indicazione &lt;&lt;modifica di denominazione&gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Le disposizioni previste dai commi da 2 a 6 e da 21 a 25 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 10 della medesima L.R. 18/2000, e pertanto restano sospesi i loro effetti.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, commi  2-6, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 14 novembre 2001.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, commi da 21 a 25, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 29 agosto 2001.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 31 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per il completamento della ricostruzione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Nell'ambito dell'autorizzazione di  spesa  di  lire 3.500  milioni di cui all'articolo 7, comma 10, della  legge regionale  22  febbraio 2000, n. 2, la  quota  di  lire  800 milioni  è destinata ad interventi nel comune di  Ovaro,  a carico  dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico  allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per   le  finalità  previste  dalle  disposizioni citate  in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento    tecnico    allegato   ai   bilanci    predetti. Relativamente  alle variazioni in diminuzione ivi  disposte, si  intendono  ridotte le corrispondenti  autorizzazioni  di spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione del ruolo internazionale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, volti a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, il processo di integrazione europea, la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo e la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 725 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione &lt;&lt;Spese per la realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, per la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo speciale di cui al comma 1 del citato articolo 8 della legge regionale 2/2000, in conto anticipazione dei fondi statali destinati all'attuazione del programma di cooperazione decentrata ivi previsto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.9.2.1076 &lt;&lt;Cooperazione decentrata&gt;&gt; che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione- obiettivo n. 3 - programma 3.1 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1218 (2.1.254.3.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione &lt;&lt;Conferimento al fondo speciale istituito presso Friulia SpA per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana- croata&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> All'onere complessivo di lire 700 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 - capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 9 del prospetto E/2).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.1060, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 9 - spese correnti - con la denominazione &lt;&lt;Spese di gestione di immobili&gt;&gt;, con riferimento al capitolo 1255 (1.1.142.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio del patrimonio - con la denominazione &lt;&lt;Spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale ed urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale&gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 25 milioni per l'anno 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, i contratti definitivi a fronte dei contratti preliminari previsti dall'articolo 12 della medesima legge regionale, possono essere stipulati nello stesso anno di assunzione dei corrispondenti impegni, per far fronte ad esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare i predetti contratti preliminari in essere, al fine di adeguarne i contenuti alle suddette esigenze.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Il pagamento dei residui non attribuiti ai Servizi pertinenti ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, è disposto in via transitoria ed eccezionale per l'anno 2000 dal Direttore regionale dal quale il Servizio dipende.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita - anche relativamente ai residui accertati e alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1999 e trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/1999 - alle strutture amministrative regionali ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate, per ciascuna unità previsionale di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione che la compongono, dai decreti attuativi dei citati articoli, nonché dell'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge regionale 7/1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, sono ammissibili a contributo le domande formulate da soggetti che, a seguito di sviluppo aziendale o dell'esercizio dell'attività libero- professionale, abbiano mutato la propria forma giuridica di costituzione rispetto al periodo d'imposta in corso al primo gennaio 1998, purché, nel caso di imprese, nei limiti dimensionali e con i requisiti della regola del "de minimis". La continuità aziendale, nel caso di imprese, viene presupposta in presenza di trasferimento d'azienda per atto tra vivi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> I commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono abrogati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> All'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;1 bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere che i contributi di cui agli articoli 4 e 5 vengano concessi per il tramite di Enti strumentali della Regione ovvero delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA); in tal caso i regolamenti determinano i criteri e le modalità in base ai quali devono essere assegnati ai medesimi Enti i finanziamenti da destinarsi alla concessione dei predetti contributi.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><strong>17.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> All'articolo 5, comma 20, della legge regionale 2/2000, le parole &lt;&lt;Lino Zanussi&gt;&gt; sono sostituite dalle parole &lt;&lt;Antonio Zanussi&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Il comma 110 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui di cui ai commi 103 e 106.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> All'articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, in fine, è aggiunto il seguente periodo: &lt;&lt;Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 5187 è inserito nel prospetto D "Spese continuative e ricorrenti" annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, e per gli effetti di cui all'articolo 25 della medesima legge regionale, il capitolo 303 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è inserito nell'elenco n. 3 annesso al Documento tecnico stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall'articolo 16, comma 22, della legge regionale 25/1999, l'autorizzazione disposta dall'articolo 6, comma 212, Tabella F, della legge regionale 2/2000, a carico della unità previsionale di base 22.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6299 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente al limite n. 20, si intende data per gli anni dal 2000 al 2019.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span> Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati &lt;&lt;di nuova istituzione&gt;&gt; con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 7 da art. 8, comma 64, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 17 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Copertura finanziaria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Il  maggior  onere  complessivo  conseguente  alle nuove  o  maggiori  autorizzazioni di spesa  previste  dagli articoli  da 2 a 8 trova copertura nel saldo finanziario  di cui  all'articolo  1, comma 1, nonché  nelle  riduzioni  di spesa  previste  dagli articoli da 2 a 8  medesimi  e  nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 5.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sospensione degli effetti di disposizioni notificate allaCommissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88,paragrafo 3, del trattato CE)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Gli  effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6,  commi  da  2  a  6, e commi da 21 a 25, notificate  alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo  88, paragrafo  3,  del  trattato  che  istituisce  la  Comunità europea  e  secondo le modalità di cui alla legge regionale 19  maggio  1998,  n.  9, sono sospesi  fino  alla  data  di pubblicazione   sul  Bollettino  Ufficiale   della   Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  presente legge entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>