Art. 9
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 8 trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 8 medesimi e nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 5.