Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 6
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 22.3.61.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6800 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di lire 800 milioni per l'anno 2000, da destinare alla promozione del comparto agroalimentare.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Friulia-Lis SpA per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane.
3. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni. La provvista di cui al comma 2 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis SpA per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia-Lis SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste. Gli interventi a favore delle imprese artigiane sono attuati nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese.
5. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito.
6. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 25.2.9.2.1058, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 25 - programma 25.2 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con la denominazione <<Sottoscrizione di prestiti obbligazionari per agevolazione alle imprese artigiane>>, con riferimento al capitolo 1375 (2.1.264.3.10.23) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare attraverso conferimenti annuali costanti, per la durata massima di dieci anni, alla costituzione del capitale della società per azioni realizzata a seguito della trasformazione dell'Ente Fiera di Udine e, comunque, fino alla concorrenza del 51 per cento del capitale sociale anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale da altri soci.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica di Grado, di Lignano e di Trieste un contributo straordinario nella misura massima di complessive lire 700 milioni per far fronte agli interventi urgenti per l'emergenza mucillagini nell'anno 2000.
13. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9216 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica di Grado, Lignano e Trieste per gli interventi urgenti relativi all'emergenza mucillagini>> e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 2000.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario nella misura massima di lire 470 milioni a fronte dei risarcimenti e delle spese derivanti dalla soccombenza in cause civili.
15. Per le finalità previste dal comma 14, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9217 (1.1.155.2.12.31) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Azienda di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro per i risarcimenti e le spese derivanti dalla soccombenza in cause civili>> e con lo stanziamento di lire 470 milioni per l'anno 2000.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Promotur SpA per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura del Friuli- Venezia Giulia alle Universiadi invernali del 2003 nell'ambito dell'iniziativa "Senza Confini", sino all'importo massimo di lire 100 milioni per l'anno 2000.
17. Il decreto di concessione del finanziamento determina termini e modalità di rendicontazione del medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 16 sono demandati alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo.
18. Per le finalità previste dal comma 16, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.41 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8953 (1.1.163.2.10.12) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento alla Promotur SpA per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura alle Universiadi invernali del 2003 nell'ambito dell'iniziativa "Senza confini">> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese regionali che esercitano la pesca locale con i sistemi "circuizione" e "attrezzi da posta", nonché dalle imprese di molluschicoltura, a causa degli aggregati mucillaginosi verificatisi in Adriatico nell'anno 2000, come accertati dall'ARPA -Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Sono escluse dal presente provvedimento le imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e/o volante e/o strascico che hanno usufruito dei fermi biologici negli anni precedenti.
22. Il contributo di cui al comma 21 è concesso a favore delle imprese che hanno esercitato la pesca durante il periodo 1 giugno - 30 giugno del corrente anno, suddiviso in un'indennità commisurata alla stazza lorda del motopeschereccio, nella misura massima di lire 600.000 per TSL, e una misura sociale consistente nella copertura del minimo monetario garantito agli imbarcati fissata nella misura massima di lire 80.000 giornaliere.
24. Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati, per il tramite delle associazioni di categoria, alla Direzione regionale dell'industria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate della seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca dal quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima o la molluschicoltura da almeno 1 anno;
b) relativamente alle imprese produttrici di molluschi, le concessioni demaniali marittime per l'allevamento dei molluschi;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver chiesto o usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni pubbliche; le eventuali coperture assicurative riferite al danno subito.

25. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, così suddivisa con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n.62 - Servizio degli interventi settoriali - per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 7823 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione <<Contributo straordinario alle imprese che esercitano la pesca locale con i sistemi "circuizione" e "attrezzi da posta" per il risarcimento dei danni subiti a causa degli aggregati mucillaginosi verificatisi nell'Adriatico nell'anno 2000>> - lire 800 milioni;
b) capitolo 7825 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione <<Contributo straordinario alle imprese di molluschicoltura per il risarcimento dei danni subiti a causa degli aggregati mucillaginosi verificatisi nell'Adriatico nell'anno 2000>> - lire 200 milioni.

28. Al fine di assicurare l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C (96) 3024 del 12 novembre 1996, misura 4 - <<Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 3 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti>>, come previsto dal capo III della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 211 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.2.62.2.591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8237 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Al fine di favorire il completamento dei progetti COUNTDOWN, IPP e VICLI, cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato a valere sul Programma operativo "CADSES" nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenerne le relative spese nella misura di lire 10 milioni.
30. Per le finalità previste dal comma 29, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.5.6.1.612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 817 (2.1.158.2.10.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione <<Completamento dei progetti COUNTDOWN, IPP e VICLI, cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato a valere sul Programma operativo "CADSES" nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000.
32. All'onere di lire 87.450.683 per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 31 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista - in relazione al rimborso da parte del Commissario liquidatore dei beni dell'Organo gestore riserve di caccia degli importi dovuti e non erogati di cui al comma 31 - a carico della unità previsionale di base 3.7.1030, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo III - categoria 3.7, con la denominazione <<Recupero di somme a carico di organismi diversi>>, con riferimento al capitolo 1169 (3.7.2) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 28 - Servizio per la gestione faunistica e venatoria - con la denominazione <<Versamento alla Regione di somme a carico dell'Organo gestore riserve di caccia nei confronti del personale già dipendente dell'Organo medesimo>> e con lo stanziamento di lire 87.450.683 per l'anno 2000.
33. Al fine di adeguare la disciplina regionale degli aiuti agli investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 dell'1 febbraio 2000, le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recepite dal Piano di Sviluppo Rurale in tema di tipologie di investimenti ammissibili, volumi massimi e minimi di investimento, intensità dell'aiuto, requisiti dei beneficiari, trovano applicazione per le domande di contributo regionale presentate a partire dall'1 luglio 2000.
34. Compete alla Giunta regionale l'individuazione dei capitoli di spesa per i quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 33, nonché l'adozione degli indirizzi operativi eventualmente necessari.
35. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2000, continua ad applicarsi la normativa previgente.
36. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 si applicano anche agli interventi del Fondo di rotazione regionale in agricoltura nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base ed i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Le disposizioni previste dai commi da 2 a 6 e da 21 a 25 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 10 della medesima L.R. 18/2000, e pertanto restano sospesi i loro effetti.
2 Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, commi 2-6, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 14 novembre 2001.
3 Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, commi da 21 a 25, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 29 agosto 2001.
4 Comma 7 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
5 Comma 8 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
6 Comma 9 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
7 Comma 31 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8 Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010