Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 5
 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura,
dell'istruzione e dello sport)
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 5054 (2.1.232.3.06.04) di nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio n. 71 - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Carlino per le opere urgenti di ripristino della scuola dell'obbligo>> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.
9. Al fine di promuovere e sostenere l'iniziativa per l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali, è autorizzata la concessione al Comune di Tarvisio di un contributo straordinario di lire 100 milioni nell'anno 2000 da destinare a interventi di supporto all'avvio dell'iniziativa.
10. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, di apposita domanda accompagnata dal programma degli interventi di cui al comma 9 previsti a carico dell'Amministrazione comunale per il sostegno dell'iniziativa. Le modalità di erogazione e di verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5072 (2.1.232.3.06.04) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Tarvisio per l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle emittenti televisive, che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, un contributo speciale di 120 milioni di lire a titolo di concorso nelle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale.
13. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle lingue regionali e minoritarie, di apposita domanda accompagnata dalla documentazione illustrativa dei programmi di cui al comma 12 e dei relativi costi di produzione e diffusione. Le modalità di erogazione e di verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.
14. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5539 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio delle lingue regionali e minoritarie - con la denominazione <<Contributo speciale alle emittenti televisive, non beneficiarie di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, sulle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale>> e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'anno 2000.
15. L'Amministrazione regionale promuove la trasformazione dell'Associazione per il Teatro Giovanni da Udine, come costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 29, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in Fondazione, a decorrere dall'anno 2001. A tale scopo la Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione e a concorrere, nell'esercizio finanziario 2001, alla sua dotazione patrimoniale, mediante appositi conferimenti finanziari, entro i limiti dell'importo previsto dallo stanziamento autorizzato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 5 della legge regionale 2/2000.
16. In relazione a quanto disposto dal comma 15, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione di spesa prevista per gli esercizi 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio pluriennale 2000-2002, riferita al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato al bilancio, è individuato nella Fondazione indicata al medesimo comma 15.
20. In relazione a quanto disposto al comma 19, l'oggetto della autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio pluriennale 2000-2002, riferita al capitolo 5342 del Documento tecnico allegato al bilancio, è ampliato, ai fini di comprendere anche gli oneri indicati nel medesimo comma 19. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a determinare, nell'ambito dello stanziamento complessivamente autorizzato dal capitolo indicato, la quota da destinare alla Fondazione di cui al comma 17.
27. Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5079 (2.1.232.3.06.04) di nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione "Contributi a istituzioni scolastiche autonome ovvero a Comuni singoli o associati che realizzano iniziative definite in collaborazione con le medesime per il sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.
30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base ed i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 5, L. R. 4/2001
2 Comma 7 abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 4/2001
3 Comma 17 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 1/2003
4 Comma 18 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 1/2003
5 Comma 29 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
6 Comma 25 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 8/2006
7 Comma 26 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 8/2006
8 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 51, L. R. 1/2007
9 Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 21 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
11 Comma 22 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
12 Comma 23 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
13 Comma 24 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 10/2012
15 Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
16 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
17 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
18 Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
19 Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera l), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20 Comma 8 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 1, L.R. 29/1990.