Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 4
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio einterventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)
1. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per le finalità previste dall'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.142.169.674 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, è autorizzata la spesa di lire 917.265.651 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Il periodo di tre anni previsto dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è portato ad anni quattro, a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati sino a tutto l'11 ottobre 2001. Ai canoni di derivazione, per l'ulteriore anno, continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.
6. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998, e del comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 18, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 2257 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 da destinare ad attività meteorologiche.
9. All'onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 22.3.61.1.374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 6820 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
10. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 2.900 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3770 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, da destinare alla realizzazione di dragaggi dei canali della Laguna di Grado e di Marano.
12. Nelle more dell'approvazione dei Piani di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, gli organi gestori dei parchi sono autorizzati a concedere gli incentivi per le attività svolte all'interno del perimetro dei parchi così come consentite dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, qualora questo sia già stato approvato, secondo gli importi e le modalità da questo stabilite.
13. l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario di lire 500 milioni quale indennizzo per il mancato finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della viabilità complanare all'autostrada a servizio della zona industriale di Modeano.
15. Per le finalità previste dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3684 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Palazzolo dello Stella quale indennizzo per il mancato finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della viabilità complanare all'autostrada a servizio della zona industriale di Modeano - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.
16. L'Amministrazione regionale, nel considerare strategico il settore dei trasporti e, in particolare, la formazione post lauream di personale specializzato nel diritto comunitario dei trasporti, è autorizzata a concedere a favore del Consorzio per lo studio e la ricerca sulle regole europee in materia di trasporti "European transport law - ETL" un contributo di lire 400 milioni per l'anno 2000 per supportare l'avvio dell'attività di funzionamento di detto Consorzio.
17. Il contributo è concesso e contestualmente erogato, in un'unica soluzione ed in via anticipata, previa approvazione del programma annuale di attività oggetto del contributo e che eventualmente prevederà forme di partecipazione gratuita del personale regionale direttamente interessato alle tematiche sviluppate dai corsi.
18. Sono ammissibili a contributo solamente le spese ordinarie e straordinarie di funzionamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
19. Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del bilancio preventivo e del programma di attività deve essere inviata all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.3.25.1.1075 <<Contributi per studi e ricerche sulle regole europee in materia di trasporti >> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione- obiettivo n. 16 - programma 16.3 - rubrica n. 25 - spese correnti - con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 4046 (1.1.162.2.08.05) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Contributo al Consorzio per lo studio e la ricerca sulle regole europee in materia di trasporti per l'avvio dell'attività di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.
22. All'onere di lire 400 milioni per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 21, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3773 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 7/1999, il capitolo 2263, istituito con il comma 28 - Tabella D, è inserito nel prospetto D <<Spese continuative e ricorrenti>> annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 7, L. R. 13/2002
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 1, L. R. 12/2003
3 Comma 23 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
4 Comma 24 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
5 Comma 25 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
6 Comma 26 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007