Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 595.298.799.763 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e nel bilancio per l'anno 2000, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1999, nell'importo di lire 614.415.149.307, con una differenza in aumento di lire 19.116.349.544, di cui lire 8.396.036.870 costituiscono quota vincolata alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati per lire 2.142.169.674, all'articolo 4, comma 28 (Tabella D con riferimento al capitolo 2259 - per lire 1.253.867.196 e al capitolo 2550 - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione) e all'articolo 6, comma 37 (Tabella F con riferimento al capitolo 6740 - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione).
2. Ai sensi dell'articolo 7, punto 2, dello Statuto regionale e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/1999, e a integrazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nel periodo 2000- 2004 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per ulteriori complessive lire 26.915 milioni, suddivise in ragione di lire 11.915 milioni per l'anno 2000, e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.
4. Il capitolo 690 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.475 all'unità previsionale di base 4.3.579 dei bilanci predetti e assume la classificazione finanziaria (4.3.1).
5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.
6. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
7. In relazione al disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1999, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono aggiornati per ciascuna unità previsionale di base, avendo riguardo alla consistenza dei residui attivi, nonché alla consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44 della legge regionale 7/1999, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alle annesse Tabella I1 e rispettivamente Tabella I2.