Legge regionale 08 agosto 2000, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.
Art. 4
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
6. Sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2.
7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo č maggiorata di 10 punti percentuali se, rispetto al costo complessivo, almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 abbia le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero.
9. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalitā della rendicontazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2003
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 15/2005
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 17/2006
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 17/2006
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006
6 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
7 Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 25/2007
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 42, L. R. 25/2016
10 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/2018
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 2/2018
12 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 15/2022
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 15/2022
14 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 4, L. R. 15/2022
15 Articolo sostituito da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.