Legge regionale 08 agosto 2000, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.
Art. 2
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:
a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
a bis) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);
b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;
d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 7, comma 34, L. R. 23/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, L. R. 2/2018
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 17/2006
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 64, L. R. 17/2008
5 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/2010
6 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 4/2010
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 3, L. R. 4/2010
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 4, L. R. 4/2010
9 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 2/2018
10 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 33, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.