Art. 1
1. La Regione con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, a chilometro zero, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché la diffusione di una corretta educazione alimentare.
2.
Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;
b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.
3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 17/2006
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006
3 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 2/2018
5 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 2/2018
6 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 2/2018
7 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 33, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.