Legge regionale 08 agosto 2000, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.
Art. 1
2 bis. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 17/2006
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006
3 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 2/2018
5 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 2/2018
6 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 2/2018
7 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 33, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 7/2025