Legge regionale 08 agosto 2000, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 3, comma 33, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 2
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:
a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
a bis) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);
b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;
d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 7, comma 34, L. R. 23/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, L. R. 2/2018
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 17/2006
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 64, L. R. 17/2008
5 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/2010
6 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 4/2010
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 3, L. R. 4/2010
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 4, L. R. 4/2010
9 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 2/2018
10 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 33, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 3
1. La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'articolo 2.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.
3. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;
4. La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'articolo 2.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio LR 15/2000". L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di salute e dell'ERSA ed è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di salute.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 25/2007
3 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 2/2018
Art. 4
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
6. Sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2.
7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di 10 punti percentuali se, rispetto al costo complessivo, almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 abbia le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero.
9. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2003
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 15/2005
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 17/2006
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 17/2006
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006
6 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
7 Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 25/2007
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 42, L. R. 25/2016
10 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/2018
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 2/2018
12 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 15/2022
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 15/2022
14 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 4, L. R. 15/2022
15 Articolo sostituito da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.