Legge regionale 03 luglio 2000 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

Art. 6

(Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia,infrastrutture, pianificazione territoriale e risorseidriche)

1.

( ABROGATO )

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

4.

( ABROGATO )

(5)

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'articolo 18, quarto comma, della legge regionale 46/1986, siano comunque ultimati, a confermare il contributo stesso subordinatamente all'accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.

7. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2000.

8.

( ABROGATO )

(20)

9.

( ABROGATO )

(9)

10. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, ai fini della determinazione della durata del contributo che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 113, non può essere superiore a quella del mutuo, non si computano le semestralità anticipate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 113, delle quali pertanto, in caso di revoca del contributo per estinzione anticipata del mutuo bancario, non è dovuta la restituzione.

11. All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, il secondo comma è sostituito dal seguente:

<<I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

12. All'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, al comma 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 63 della legge regionale 29/1990, le parole <<pari al>> sono sostituite dalle parole <<nella misura massima del>> e dopo le parole <<altri corpi di polizia.>> è aggiunto il seguente periodo <<Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

13. Alla legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 5 bis, è aggiunto il seguente:

<<Art. 5 ter

(Alienazione dei fabbricati interamente disabitati)

1. L'ATER Alto Friuli (ex IACP Alto Friuli) è autorizzata a cedere i fabbricati acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 2 che risultino o che si rendano interamente disabitati, al fine di impedire il completo degrado e consentirne l'utilizzo per favorire la ripresa economica e occupazionale del compendio minerario.

2. La cessione di detti fabbricati avviene a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita, in cui può essere assegnata priorità ai soggetti residenti nel comune di Tarvisio.

3. Limitatamente agli immobili attualmente in comproprietà con il Comune di Tarvisio, l'ATER deve preliminarmente verificare l'interesse di quest'ultimo a una loro acquisizione.>>.

14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della legge 6 marzo 1976, n. 52, per il personale della Guardia di Finanza, oggi gestiti dalle ATER, sono assegnati in locazione nei modi e con i criteri della legge regionale 75/1982, in via prioritaria, al personale della Guardia di Finanza in servizio.

15. All'articolo 65 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.>>.

16.

( ABROGATO )

(6)

17.

( ABROGATO )

(10)

18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purché posto in vendita nell'ambito della medesima operazione.

19.

( ABROGATO )

(7)

20.

( ABROGATO )

(8)

21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

22.

( ABROGATO )

(16)

23.

( ABROGATO )

(1)(12)

24.

( ABROGATO )

(13)

25.

( ABROGATO )

(14)

26.

( ABROGATO )

(18)(21)

26 bis.

( ABROGATO )

(11)(15)(19)(22)

27.

( ABROGATO )

(23)

28.

( ABROGATO )

(17)

29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del RD 14 agosto 1920, n. 1285, del disciplinare regolamentante la concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica di cui all'articolo 40 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione viene effettuata mediante apposita comunicazione della competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici, che attesta, inoltre, le caratteristiche della derivazione. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, ancorché l'erogazione dell'incentivo fosse stata condizionata alla presentazione della definitiva concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua.

Note:

Parole aggiunte al comma 23 da art. 18, comma 35, L. R. 13/2002

Abrogato il comma 1, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 2, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 3, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 4, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 16, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 19, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Abrogato il comma 20, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

10  Comma 17 abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003

11  Comma 26 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 12/2003

12  Comma 23 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004

13  Comma 24 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004

14  Comma 25 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004

15  Parole sostituite al comma 26 bis da art. 23, comma 1, L. R. 25/2005

16  Comma 22 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

17  Comma 28 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

18  Derogata la disciplina del comma 26 da art. 61, comma 6, L. R. 19/2009

19  Derogata la disciplina del comma 26 bis da art. 61, comma 6, L. R. 19/2009

20  Comma 8 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

21  Comma 26 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019

22  Comma 26 bis abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019

23  Comma 27 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019