Art. 8
(Disposizioni in materia di sport)
6. La Giunta regionale č autorizzata a disciplinare con regolamento l'esercizio della attivitā professionale di maestro nelle discipline sportive che non siano giā regolamentate per legge.
7. I regolamenti sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attivitā ricreative e sportive e d'intesa con l'Assessore al turismo nel caso di discipline che abbiano valenza turistico- sportiva. Su ogni proposta di regolamento deve essere sentita la Federazione sportiva del CONI competente per disciplina.
8. I regolamenti devono, fra l'altro, definire l'attivitā, prevedere un elenco regionale e le condizioni per l'iscrizione, disciplinare i compensi, la vigilanza e le modalitā di apertura di scuole.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 75, L. R. 4/2001
2 Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
3 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
4 Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
5 Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.