Legge regionale 03 luglio 2000, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
Art. 7
 (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)
2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 10 per cento delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai beneficiari delle stesse, a titolo di rimborso delle spese di smaltimento e di distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature degli allevamenti, in cui si sono manifestati focolai di influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e di gennaio 2000 nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
4. Il contributo di cui al comma 3 viene corrisposto dall'Amministrazione regionale per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>, previa attestazione del Servizio veterinario della stessa Azienda che lo smaltimento e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, sono stati eseguiti in conformità alle norme vigenti.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4556 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Contributo ai beneficiari delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 218/1988 a titolo di rimborso delle spese di eliminazione di animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione degli allevamenti interessati da episodi di influenza aviare nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.
6. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso spese agli allevatori avicoli che, a causa delle misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 non hanno potuto effettuare la fornitura di selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, nella misura di lire 5.000 per ogni capo allevato alla data del 31 gennaio 2000, previa domanda degli allevatori interessati e dimostrazione delle richieste programmate dalle riserve di caccia, documentabili anche attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4557 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Rimborso spese agli allevatori avicoli per le perdite causate dall'impossibilità di fornire la selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, dovuta alle misure urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 2000.
9. Al predetto onere di lire 125 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
13. Qualora nella gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, si verifichino economie derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, il gestore del servizio è autorizzato ad aumentare il numero degli utenti fissato nella vigente convenzione fino a esaurimento delle predette economie.
16. Ove non vi siano i presupposti per la percezione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali, così come rideterminata dall'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come sostituito dall'articolo 3, comma 58, della legge regionale 2/2000, permane il diritto di percepire l'indennità nella misura ed alle condizioni previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221. Il presente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni regionali richiamate.
Note:
1 Comma 18 sostituito da art. 4, comma 52, L. R. 4/2001
2 Comma 20 abrogato da art. 4, comma 53, L. R. 4/2001
3 Parole sostituite al comma 15 da art. 15, comma 3, L. R. 23/2004
4 Comma 14 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
5 Comma 18 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
6 Comma 15 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 17/2008
7 Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 13/2009
8 Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
9 Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
10 Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012