Legge regionale 03 luglio 2000, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
Art. 14
 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione)
1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, sono estese alle controversie conseguenti al recupero dei contributi concessi in base alle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, ancorché la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.
5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. All'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole <<10 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<12 per cento>>.
11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della legge regionale 55/1986, 119 della legge regionale 50/1990, 45 e 90 della legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In via di interpretazione autentica, non rientra nella previsione di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 l'intervento di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano delegato dal Comune alla Segreteria generale straordinaria ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66.
16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.
18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma, della legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998.
19. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, le parole <<nelle zone terremotate>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei Comuni delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni>>.
20. La cessione degli alloggi entrati a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 14, della legge regionale 13/1998, può essere disposta nei confronti dei soggetti ivi indicati alla lettera b) anche in difetto di valida conferma della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993.
21. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, si applicano anche nei casi indicati agli articoli 36 della legge regionale 63/1977 e 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.
22.
All'articolo 104 della legge regionale 50/1990, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 quater.Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.>>.

23. Gli oneri derivanti dall'articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.
25. All'articolo l38 della legge regionale 13/1998 sono abrogati i commi dal 46 al 49.
27. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.
28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione <<Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento>>, e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>.
30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 30/1977, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.
31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.
33. All'articolo 137, comma 5, della legge regionale 13/1998 le parole <<acquistato gli edifici di cui al comma 4 presentando>> sono sostituite dalla parola <<presentato>>.
34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
2 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 15, comma 13, L. R. 13/2002
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 15, comma 12, L. R. 13/2002
4 Parole sostituite al comma 18 da art. 15, comma 34, L. R. 13/2002