Legge regionale 03 luglio 2000, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
Art. 10
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale - ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, le parole <<Il concorso sulle spese non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore a tre anni per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche e miste>> sono sostituite dalle parole <<Il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste, il 50 per cento.>>.
5. All'articolo 12 della legge regionale 3/1998 i commi da 1 a 12 e da 14 a 16 sono abrogati.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
2 Comma 8 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
3 Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010