Legge regionale 03 luglio 2000, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
Art. 1
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
2. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni.
3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, va interpretato nel senso che tra le spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono comprese anche quelle relative agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito quali appalti, progetti per lavori socialmente utili (LSU) stabilizzati e convenzioni.
6.
All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 40 è sostituito dal seguente:
<<40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.>>.

10. La segnaletica stradale prevista dall' articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all' articolo 5 della legge regionale 29/2007 . La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.
24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
Note:
1 Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 14, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Parole aggiunte al comma 20 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2002
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 17/2005
5 Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
6 Comma 11 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
7 Comma 12 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
8 Comma 13 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
9 Comma 14 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
10 Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
11 Comma 16 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
12 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
13 Comma 17 abrogato da art. 110, comma 1, lettera e), L. R. 19/2013
14 Comma 7 abrogato da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 2/2014
15 Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015
16 Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
17 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
18 Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
19 Comma 22 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
20 Comma 23 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 37/2017
21 Comma 10 sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
22 Parole sostituite al comma 10 da art. 42, comma 1, L. R. 20/2019