Art. 1
(Disposizioni in materia di Enti locali)
1. Il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont è effettuato con legge regionale, qualora non venga definito, mediante accordo fra i Comuni interessati, entro il 31 agosto 2000. L'
articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, è abrogato.
2. L'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, come modificato dall'
articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'
articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni.
3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, va interpretato nel senso che tra le spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'
articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono comprese anche quelle relative agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito quali appalti, progetti per lavori socialmente utili (LSU) stabilizzati e convenzioni.
4.
All'
articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell'elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell'11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati.>>.
6.
All'
articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 40 è sostituito dal seguente:
<<40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'
articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.>>.
10. La segnaletica stradale prevista dall'
articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all'
articolo 5 della legge regionale 29/2007 . La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.
20.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede a:
a) delimitare il confine tra due o più comuni qualora lo stesso sia incerto;
b) accertare il confine reale nel caso di contestazione di quello in atto;
b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.
21. Le richieste finalizzate all'emissione dei provvedimenti di cui al comma 20 sono indirizzate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredate della documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini completi la situazione.
22.L'istruttoria, condotta dalla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, sulla base di dati obiettivi che consentano di accertare lo stato di fatto, può comportare ispezioni sui luoghi e richiedere l'acquisizione di pareri tecnici; in ogni caso deve essere acquisito il parere di tutti i Comuni interessati.
22 bis. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 20, la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali promuove gli adempimenti necessari all'aggiornamento della documentazione catastale conseguenti alla delimitazione o all'accertamento del confine. A tal fine può disporre ispezioni sui luoghi e richiedere attività di consulenza tecnica, anche di professionisti esterni all'Amministrazione regionale, nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali di cui all'articolo 15, commi 15 e seguenti, della
legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).
22 ter. Nel caso previsto dalla lettera b bis) del comma 20, agli adempimenti di cui al comma 22 bis, primo periodo, provvedono i Comuni interessati.
24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
Note:
1 Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 14, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Parole aggiunte al comma 20 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2002
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 17/2005
5 Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
6 Comma 11 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
7 Comma 12 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
8 Comma 13 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
9 Comma 14 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
10 Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
11 Comma 16 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
12 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
13 Comma 17 abrogato da art. 110, comma 1, lettera e), L. R. 19/2013
14 Comma 7 abrogato da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 2/2014
15 Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015
16 Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
17 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
18 Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
19 Comma 22 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
20 Comma 23 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 37/2017
21 Comma 10 sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
22 Parole sostituite al comma 10 da art. 42, comma 1, L. R. 20/2019