Legge regionale 17 aprile 2000 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 1 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022

Art. 1 bis

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 12, c. 2, L.R. 26/2018.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 26/2018 nel testo modificato da art. 12, comma 4, L. R. 28/2018

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022

Art. 2

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Abrogati i commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all' art. 6, le attribuzioni della Segreteria generale del Consiglio regionale.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 6, l'articolazione organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. La dotazione organica della Segreteria generale del Consiglio regionale e' stata determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 144 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 10, disposizioni in materia di determinazione del contingente di personale spettante alla Segreteria generale del Consiglio e a ciascuna unita' organizzativa. La struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale e' stata approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 11, l'istituzione degli uffici e le modalità di determinazione del contingente di personale spettante agli uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 7

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 48, L. R. 10/2001

Comma 3 abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002

Comma 4 abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 12, le attribuzioni dell'Ufficio di Gabinetto. La dotazione organica dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e' stata determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 145 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 8

( ABROGATO )

(1)(2)(4)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 1/2004

Abrogati i commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all' art. 13, le attribuzioni dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale. La dotazione organica dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale e' stata determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 145 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 24, L. R. 1/2005

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022

Art. 9

( ABROGATO )

(3)(4)(9)(13)(15)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 10/2001

Comma 4 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 10/2002

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2002

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003

Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003

Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003

Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003

Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 33, L. R. 19/2004

Abrogati i commi 1, 2, 3, 3 bis e 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, agli artt. 14, 15 e 16, disposizioni concernenti gli uffici di segreteria del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, e dei Presidenti di Commissioni consiliari, nonche', all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.

10  Soppresso il primo periodo del comma 2 bis ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 16, disposizioni in materia di uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari.

11  Soppresso il primo periodo del comma 4 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.

12  Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 25, L. R. 2/2006

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008

14  Comma 2 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 16/2018

15  Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022

Art. 10

(Segreterie dei Gruppi consiliari. Modifiche alla leggeregionale 52/1980)

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 44/1996, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato personale entro i seguenti limiti:

a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) due unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima qualifica per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

d) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

e) una ulteriore unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 12

( ABROGATO )

(4)

Note:

Abrogato il comma 2, per effetto dell'abrogazione dell'art. 240, L.R. 7/1988, operata, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 41, comma 1, lett. a), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022

Art. 13

( ABROGATO )

(3)

Note:

Abrogata lettera a) del comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022