Art. 14
(Assunzioni a seguito di risoluzioni anticipate di contratti
a tempo determinato)
1. Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi di vigenti disposizioni legislative regionali di carattere eccezionale abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'Amministrazione medesima č autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la stessa scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilitā di proroga, con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di riferimento.