﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 marzo 2000

      , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLIINCENTIVI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sospensione dell'erogazione di incentivi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>    L'Amministrazione  e  gli  Enti   regionali   sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi,  qualora abbiano  notizia, successivamente verificata, di  situazioni in  base  alle  quali  si ritenga che  l'interesse  pubblico perseguito  attraverso l'erogazione dei medesimi  possa  non essere raggiunto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>   La  sospensione della erogazione è  disposta,  per un   periodo   non  superiore  ad  un  anno,  con   decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che  ha  emanato il decreto di concessione dell'incentivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>   L'Amministrazione  e gli Enti regionali  provvedono ad  inviare  immediatamente copia del decreto  previsto  dal comma  2  al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti  in corso, dandone notizia al beneficiario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>   Scaduto  il  termine di cui al comma 2,  verificata nuovamente  la  situazione di fatto che  ha  determinato  la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal  momento in  cui  l'interesse pubblico non è stato più  perseguito, ovvero,  nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato  da parte  degli  organi  competenti ad effettuare  i  pagamenti dovuti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>   In  casi eccezionali, l'Amministrazione e gli  Enti regionali  sono  autorizzati  a  concedere  una  proroga  al termine  previsto dal comma 2, per un periodo di  tempo  non superiore ad un ulteriore anno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>   Qualora  la legittimità del rapporto  contributivo sia  condizionata dall'accertamento giudiziario di  fatti  o diritti,  l'Amministrazione  e gli  Enti  regionali  possono disporre  la  sospensione dell'erogazione di incentivi  sino alla  conclusione del procedimento giurisdizionale di  primo grado.  Tale  disposizione  si  applica  anche  in  caso  di esecuzioni immobiliari.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedure concorsuali)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 3/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Restituzione di somme erogate)<p><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.<p><span style="">(4)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(13)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.<p><span style="">(14)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2 bis. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span> Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.<p><span style="">(10)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all’Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.<p><span style="">(11)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span> Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.<p><span style="">(3)</span><span style="">(12)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 1 da  art. 8, comma 12, L. R. 18/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 167, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Recupero dei crediti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo provvede, con l’ingiunzione prevista dal  regio decreto 14 aprile 1910, n. 639   (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span> Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 44/2017 . La disposizione ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 44/2017, come stabilito all'art. 1, c. 6, L.R. 44/2017.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2022</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)<p><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli enti locali e ai consorzi di enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali, ai consorzi di enti locali e ai consorzi di bonifica, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 14/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 10/2022</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dilazioni e rateazioni)<p><span style="">(5)</span><span style="">(7)</span><span style="">(10)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il debitore, qualora comprovi di essere nell'impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall'articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un'unica soluzione e, qualora comprovi di trovarsi, per cause a lui non imputabili, in una grave e oggettiva situazione di difficoltà tale da non consentirgli di estinguere il debito secondo un piano di rientro ordinario, può chiedere una rateazione straordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Qualora la somma da restituire sia superiore al complessivo importo di trentamila euro, il debitore è tenuto a costituire idonea garanzia secondo le modalità richieste dall'ufficio che ne valuta l'idoneità, avuto riguardo all'ammontare del debito e alle condizioni soggettive, economiche e patrimoniali del richiedente. La soglia di trentamila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateazione. In ogni caso, qualora le condizioni soggettive, economiche o patrimoniali del debitore siano tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito dell'Ente, l'ufficio può chiedere che siano prestate idonee garanzie e, in caso negativo, adotta un provvedimento di rigetto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Sulle istanze di cui ai commi 1, 2 e 3, da presentarsi a pena di irricevibilità entro il termine di pagamento, provvede l'ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze stesse. Se l'importo di cui viene chiesta la rateazione ai sensi dei commi 2 e 3 è complessivamente superiore a mille euro, l'ufficio provvede previo parere dell'Avvocatura della Regione. Se richiesto dal debitore, la prima rata può essere di importo superiore a quelle successive; in tal caso, le eventuali garanzie prestate sono commisurate al debito che residua dopo la prima rata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il debitore, se nel corso della rateazione ordinaria sopravviene, per cause a lui non imputabili, un significativo mutamento della propria condizione economica o patrimoniale, può chiedere alternativamente, una sola volta, la sospensione dei pagamenti rateali per un periodo non superiore a sei mesi ovvero la ridefinizione del piano per un ulteriore periodo e fino a sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza e che siano rinegoziate, ove occorra, le garanzie eventualmente prestate. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo adotta il provvedimento relativo alla sospensione o alla ridefinizione del piano, con facoltà di richiedere parere all'Avvocatura della Regione. Allo scadere del termine di sospensione, il debitore è tenuto a restituire il debito residuo secondo il piano originario, oltre alle rate sospese inserite in coda al piano stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è obbligato a versare l'intera somma residua se non ha versato la prima rata o, successivamente, cinque rate anche non consecutive; egli decade, inoltre, se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie date ovvero se le stesse sono diminuite anche per caso fortuito. Salvo quanto previsto dal comma 7, il debito non può essere nuovamente rateizzato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Nel caso di decadenza per inadempimento, il debitore può chiedere di essere riammesso al beneficio della rateazione se alla data di presentazione della nuova istanza ha versato l'importo corrispondente alla rate scadute ovvero, in alternativa, se ha prestato idonee garanzie. Nelle altre ipotesi, il debitore è riammesso se ha prestato altre idonee garanzie rispetto a quelle diminuite, per fatto proprio o per caso fortuito. La decadenza non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione o la rateazione di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Il debitore può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto e può sempre chiedere una ridefinizione del piano di rateazione se comporta una riduzione dei tempi di rimborso del debito, con salvaguardia delle garanzie eventualmente costituite.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Sulle somme dovute a seguito di rateazione sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della relativa istanza ovvero, se inferiore, al momento in cui la rateazione viene concessa. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate sono, in ogni caso, dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, dal giorno della scadenza della rata fino a quello dell'effettivo pagamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Articolo sostituito da art. 213, comma 1, L. R. 3/2024</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Anticipazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52 e 54.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Compensazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L’Amministrazione e gli Enti regionali compensano le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 10/2022</p></p></p></body></html>