Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 65

(Pubblicazione degli atti)

(3)(4)

1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il Bollettino ufficiale della Regione è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.

5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.

7. Il diritto di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.

Note:

Parole soppresse al comma 5 da art. 14, comma 18, L. R. 24/2009

Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 3, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 10/2012

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 9/2018