Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 6

(Decorrenza e scadenza del termine)

1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.

(1)

4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004

Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004