Art. 73
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
2 Comma 2 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009