Art. 32 ter
1.
In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietā per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante č in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalitā e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;
b) č verificata la prosecuzione dell'attivitā in capo al subentrante;
c) č mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori giā impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 32 bis per il periodo residuo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalitā e i criteri per l'applicazione del presente articolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.