Art. 55
(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente
inesigibili)
1. I crediti dell’Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l’impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati dall’organo competente.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6 Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
7 Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
Art. 56
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011
6 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012
7 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012
8 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013
9 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014
10 Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
11 Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
12 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
15 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
16 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
17 Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
18 Comma 2 quater aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
19 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 14/2023
Art. 56 bis
(Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)
1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell’Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.
3. L’importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione regionale e non ricompreso nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell’avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 9, L. R. 16/2021
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 57
(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero
statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi
tellurici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 9/2019