Art. 63
1. La visione degli atti per i quali è richiesto l'accesso è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'ente regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad amministrazioni pubbliche è gratuito.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/2018