Art. 33
1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell’ambito dell’esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi, il termine per la presentazione delle domande č fissato il giorno 1 marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge di stabilitā o di assestamento del bilancio, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dā diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilitā finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili č comunicato ai singoli soggetti interessati ovvero č pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002
3 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
7 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
8 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022