Legge regionale 25 febbraio 2000 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

Art. 5

(Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione inrelazione alle attività produttive)

(1)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, al fine di creare occupazione aggiuntiva nel territorio regionale, la Regione è autorizzata altresì a concedere alle imprese contributi in forma di credito d'imposta ai fini IRAP a decorrere dall'1 gennaio 2000 per la durata massima di sette periodi di imposta.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria alle imprese e nei settori caratterizzati dall'elevato impiego di manodopera rispetto agli altri fattori produttivi, con particolare riguardo al capitale.

3. I limiti di intensità massima dei contributi concedibili in forma di credito d'imposta, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

Note:

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal giorno della pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione europea, come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 4/2000.