Legge regionale 25 febbraio 2000 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

Art. 10

(Sistema informativo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 662/1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province.