Legge regionale 25 febbraio 2000 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) miglioramento del rapporto con il contribuente;

b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;

c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;

d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;

e) trasparenza.

3. La Regione si avvale delle prerogative di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, allo scopo di erogare crediti d'imposta.