﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 25 febbraio 2000

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo 3 bis aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 23/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 19, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE(IRAP)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">SEZIONE I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disposizioni generali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     La    presente   legge   costituisce   attuazione dell'articolo  24,  comma  2,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni,  ai  sensi dell'articolo 3, comma  159,  della legge  23  dicembre  1996, n. 662,  in  materia  di  imposta regionale  sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per  le finalità di cui al comma 1, la Regione  si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:<p style="text-align: justify;">a)  miglioramento del rapporto con il contribuente;</p><p style="text-align: justify;">b)      economicità,    efficienza     ed     efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;</p><p style="text-align: justify;">c)   semplificazione  nei rapporti  tra  contribuente  e Amministrazione regionale;</p><p style="text-align: justify;">d)     armonizzazione   delle   procedure    applicative dell'imposta;</p><p style="text-align: justify;">e)  trasparenza.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   La  Regione si avvale delle prerogative di  cui  al decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  allo  scopo  di erogare crediti d'imposta.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Determinazione delle aliquote)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  legge  finanziaria  della  Regione  dispone,  a decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore   del  decreto  legislativo  446/1997,  e  successive modificazioni ed integrazioni, le eventuali variazioni delle aliquote  e  le  altre  misure di cui  all'articolo  16  del decreto legislativo 446/1997.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'imposta  dovuta  è riscossa mediante  versamento del  soggetto  passivo da eseguire con le  modalità  e  nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Nel   periodo   di  imposta  per   il   quale   la dichiarazione  deve  essere presentata sono  dovuti  acconti dell'imposta   ad  esso  relativa  secondo  le  disposizioni previste  per  le  imposte  sui redditi.  Gli  acconti  sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L'imposta  risultante dalle  dichiarazioni  annuali non   è  dovuta  o,  se  il  saldo  è  negativo,  non   è rimborsabile, se i relativi importi spettanti  alla  Regione non  superano lire 32.000; per lo stesso importo, non si  fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Si  applica l'articolo 30, commi 5 e 7, del decreto legislativo   446/1997   e   successive   modificazioni   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    La   riscossione  coattiva  dell'imposta   avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Qualora  l'importo di cui al comma  3  sia  variato dal  legislatore statale per le altre imposte  sui  redditi, tale  importo  viene  adeguato dalla Giunta  regionale,  con propria   deliberazione,  da  pubblicarsi   sul   Bollettino Ufficiale della Regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 3/2020</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">SEZIONE II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Agevolazioni territoriali e di categoria</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis")<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Qualora la legge regionale stabilisca riduzioni dell'aliquota IRAP oppure altre forme di agevolazioni fiscali sottoposte al regime "de minimis", ai fini della verifica del rispetto del massimale pertinente e delle regole sul cumulo nel triennio di riferimento:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati sino al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 compreso, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo di imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, il beneficio deve intendersi concesso, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'    articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234    e successive modifiche e integrazioni), alla data di registrazione dell'aiuto fiscale nel Registro nazionale aiuti, da effettuarsi nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è dichiarato.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 23/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo sostituito da art. 11, comma 10, L. R. 22/2020</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contributi compensativi in forma di credito d'imposta)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  Regione,  in  armonia con le  disposizioni  del decreto  legislativo  446/1997 e della  presente  legge  per quanto  attiene  le procedure applicative  dell'IRAP,  ferme restando   le   modalità  di  determinazione   della   base imponibile  e della liquidazione della medesima  determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'articolo  4 dello Statuto della Regione  Friuli-Venezia Giulia,  a  favore  degli operatori  economici  del  Friuli- Venezia  Giulia  mediante la concessione di  contributi,  da erogarsi  nella  forma  del credito  d'imposta,  secondo  le modalità  previste  dalla presente  legge  e  dai  relativi regolamenti di esecuzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Ai  sensi  dell'articolo 7, comma  1,  del  decreto legislativo   123/1998,   l'Amministrazione   regionale   è autorizzata  a  concedere  contributi  compensativi,   nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle  imprese  ed agli  esercenti  arti  e  professioni  aventi  il  domicilio fiscale in regione, nella forma di credito d'imposta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   I  contributi  compensativi  di  cui  al  comma   2 possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti  per  i periodi d'imposta in corso  all'1  gennaio 1999  e 2000 e dovuti alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Nei  confronti  dei  soggetti  aventi  natura   di impresa  i  contributi di cui al comma 2  sono  concessi  ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del  "de  minimis", quale risulta dalla comunicazione  della Commissione  Europea  pubblicata  sulla  Gazzetta  ufficiale delle Comunità Europee n. C 68 del 6 marzo 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   I  criteri  e  le  modalità  di  attuazione  della disposizione di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Le  tipologie di soggetti agevolabili ed i  criteri di  priorità per la concessione dei contributi compensativi sono  determinati  nel regolamento di cui  al  comma  5  con riferimento   ai  settori  ed  alle  categorie  maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP, individuate  sulla base    delle    risultanze   di    studi    sui    riflessi dell'introduzione dell'IRAP sui contribuenti  regionali.  Il regolamento può prevedere massimali di intervento e  limiti dimensionali  differenziati in relazione ai soggetti  aventi domicilio  fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate  del territorio  regionale  per le attività  insediate  in  tali aree.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione inrelazione alle attività produttive)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In  attuazione del disposto di cui all'articolo  4, comma 1, della presente legge, ed ai sensi dell'articolo  7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, al fine di creare occupazione aggiuntiva nel territorio regionale, la  Regione è  autorizzata altresì a concedere alle imprese contributi in  forma  di  credito d'imposta ai fini  IRAP  a  decorrere dall'1  gennaio 2000 per la durata massima di sette  periodi di imposta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I  contributi  di cui al comma 1 sono  concessi  in via  prioritaria  alle imprese e nei settori  caratterizzati dall'elevato  impiego  di  manodopera  rispetto  agli  altri fattori produttivi, con particolare riguardo al capitale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   I  limiti  di  intensità  massima  dei  contributi concedibili  in  forma di credito d'imposta, in  conformità alla normativa dell'Unione Europea, i criteri e le modalità di  attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal giorno della pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione europea, come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 4/2000.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I  regolamenti di cui agli articoli 4 e 5,  nonché quelli   emanati   in   esecuzione  delle   leggi   previste dall'articolo  7, devono essere emanati secondo  i  seguenti principi e criteri direttivi:<p style="text-align: justify;">a)   concessione dei contributi in forma di  credito  di imposta   esclusivamente  entro  i  limiti  di  stanziamenti determinati  dalla  legge finanziaria regionale  secondo  le modalità   previste  dall'articolo  23  bis   della   legge regionale  16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'articolo 15;</p><p style="text-align: justify;">b)   previsione,  per  quanto riguarda  il  procedimento amministrativo   per  la  concessione  di   contributi,   di meccanismi che contemplino la presentazione di una  apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa  concedere il beneficio mediante l'emanazione  di  una autorizzazione  ad  avvalersi del contributo  per  l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;</p><p style="text-align: justify;">c)   erogazione dei contributi a favore dei  beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o  con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da  parte  degli enti eventualmente incaricati  di  ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1  bis.</span>  I  regolamenti  di cui  al  comma  1  possono prevedere  che  i  contributi di cui agli  articoli  4  e  5 vengano  concessi  per il tramite di Enti strumentali  della Regione   ovvero  delle  Camere  di  commercio,   industria, artigianato   ed  agricoltura  (CCIAA);  in   tal   caso   i regolamenti determinano i criteri e le modalità in base  ai quali   devono   essere  assegnati  ai   medesimi   Enti   i finanziamenti  da destinarsi alla concessione  dei  predetti contributi.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le  disposizioni relative ai regolamenti di cui  al comma  1,  per  quanto  attiene alle  modalità  procedurali relative  all'erogazione  dei  contributi  nella  forma  del credito  d'imposta,  sono  emanate,  previa  intesa  tra  il Ministero   delle  finanze  e  l'Assessore  regionale   alle finanze, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'articolo  9  e  degli eventuali ulteriori  atti  statali individuati nell'intesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Le  disposizioni contenute nei regolamenti  di  cui al  comma 1, per gli aspetti determinati ai sensi del  comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate  da norme di regolamento regionale, da  adottarsi secondo  la procedura prevista dal comma 2, se non  in  modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 18/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Incentivi settoriali)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Ai  sensi  dell'articolo 7, comma  1,  del  decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore  possono istituire  incentivi a favore delle imprese nella forma  del credito  d'imposta,  garantendone  la  necessaria  copertura finanziaria,  da  porre  in  essere  secondo  i   meccanismi previsti  dall'articolo  23 bis  della  legge  regionale  16 aprile  1999,  n.  7,  come inserito  dall'articolo  15,  in conformità  alle modalità disciplinate dai regolamenti  di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 1, L. R. 12/2002</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">SEZIONE III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modalità di esercizio delle attribuzioni</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Esercizio delle attribuzioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le  attribuzioni  in materia  di  liquidazione,  di accertamento  e  di  riscossione  dell'IRAP,   nonché   del relativo   contenzioso,  previste  dal  decreto  legislativo 446/1997  e  successive modificazioni ed integrazioni,  sono svolte  secondo  le  disposizioni di cui  al  titolo  I  del medesimo  decreto  legislativo e  della  presente  legge,  a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2000, salvo quanto disposto dall'articolo 18.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le  attribuzioni di cui al comma 1 sono  esercitate dai competenti organi della Regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle  convenzioni  con l'Amministrazione finanziaria  dello Stato previste dall'articolo 9.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  quanto  riguarda  l'accertamento  dell'imposta trovano  applicazione le disposizioni in materia di  imposte sui redditi. Per quanto concerne in particolare gli accessi, le  ispezioni  e  le  verifiche, i  funzionari  regionali  e statali individuati nelle convenzioni di cui all'articolo  9 esercitano  le  attribuzioni secondo le  disposizioni  e  le facoltà  di cui all'articolo 33 del DPR 29 settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Convenzioni con il Ministero delle finanze)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>      L'Amministrazione    regionale,     ai     sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione  Friuli-Venezia Giulia e dell'articolo 24, comma  4, del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed    integrazioni,   è   autorizzata   a   stipulare   con l'Amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività  di cui  alla  presente  legge, nonché per la  regolazione  dei relativi rapporti finanziari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis.</span> Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, altresì, l'affidamento dei rimborsi dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 446/1997.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Le  convenzioni di cui al comma 1  devono  altresì disciplinare, per le attribuzioni di rispettiva  competenza, le  modalità  applicative delle disposizioni regionali  che contemplino  la concessione di incentivi alle imprese  nella forma del credito d'imposta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Al  fine  di  garantire la formazione professionale del  personale preposto alle attività di cui alla  presente legge,  le  convenzioni, in particolare,  possono  prevedere particolari forme di addestramento dei dipendenti  regionali in  relazione alle attività di accertamento esplicate dagli uffici dello Stato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concludere  accordi  con le Amministrazioni  dello  Stato  e delle  altre Regioni e Province Autonome per lo  scambio  di informazioni, il coordinamento delle rispettive attività di accertamento     e    l'eventuale    esercizio     congiunto dell'attività   medesima,  con  particolare   riguardo   ai soggetti  passivi  che esercitano la propria  attività  nel territorio di più regioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sistema informativo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a sostenere  gli  oneri per l'impianto e  la  gestione  di  un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali  e locali,  dell'IRAP,  dell'addizionale regionale  all'imposta sul  reddito  delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli  articoli  1  e 50 del decreto legislativo  446/1997  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui  al  decreto  legislativo 28 settembre 1998,  n.  360  e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     L'Amministrazione   regionale   è    autorizzata altresì  a sostenere gli oneri relativi all'istituzione  ed al   funzionamento  del  sistema  di  comunicazione  per  la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'articolo  3,  comma  153, della  legge  662/1996  e  dei relativi  provvedimenti di attuazione, per quanto attiene  a Regione, Comuni e Province.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Quote sostitutive dei tributi soppressi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   A  decorrere dall'anno 2000 sono devolute  ad  ogni Comune  e  ad ogni Provincia del territorio regionale  quote del gettito dell'IRAP, sostitutive del gettito per tasse  di concessione  comunale e per imposta comunale per l'esercizio di  impresa, arti e professioni, pari a quanto spettante,  a titolo  di quota sostitutiva per l'anno precedente ai  sensi dell'articolo   27  del  decreto  legislativo   446/1997   e successive  modificazioni ed integrazioni, convenzionalmente incrementato del tasso programmato di crescita del  prodotto interno  lordo nazionale riferito al medesimo  periodo  come indicato   dal   Documento   di  programmazione   economico- finanziaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le  somme  dovute a ciascun Comune  sono  devolute, per  l'anno 2000, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno  precedente, salvo conguaglio, da  effettuarsi  sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni   definitive   per   l'anno   1999.   Per    la determinazione delle somme dovute alle Province si applicano le medesime modalità, salvo quanto disposto dal comma 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Ai  sensi  dell'articolo 9, comma  2,  del  decreto legislativo  2  gennaio 1997, n. 9,  le  somme  spettanti  a ciascuna Provincia sono devolute, per l'anno 2000, al  netto della  quota  già spettante allo Stato di cui  all'articolo 27,  comma  3, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Le  quote sostitutive sono erogate in  una  o  più soluzioni e comunque non oltre il mese di settembre.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Comitato tributario regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> È istituito il Comitato tributario regionale, di seguito denominato Comitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore alle finanze; dura in carica quattro anni ed è composto:<p style="text-align: justify;">a) dall'Assessore alle finanze, che lo presiede;</p><p style="text-align: justify;">b) da quattro docenti universitari o esperti nelle discipline economiche, finanziarie e tributarie;</p><p style="text-align: justify;">c) da tre esperti designati tra i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli avvocati.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono nominati sulla base dei rispettivi curricula professionali con particolare riguardo alle pubblicazioni, agli studi effettuati ed alle esperienze acquisite in materia di fiscalità. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono nominati nell'ambito di elenchi di non più di cinque nominativi proposti dai rispettivi ordini professionali. I componenti di cui alle lettere b) e c) devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 45, comma 4, del DPR 27 marzo 1992, n. 287.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il Direttore del Servizio competente assiste alle sedute, senza diritto di voto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle sedute Direttori regionali, nonché soggetti esterni all'Amministrazione regionale, senza diritto di voto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal Direttore del Servizio competente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il Comitato svolge le seguenti funzioni:<p style="text-align: justify;">a) esamina le problematiche relative alla fiscalità regionale e formula proposte sugli studi e sugli approfondimenti propedeutici all'adozione di misure di natura fiscale che l'Amministrazione regionale intende porre in essere;</p><p style="text-align: justify;">b) esprime pareri e valutazioni in ordine alle condizioni economico - produttive della regione, con potere di proposta sui provvedimenti di natura fiscale che possano contribuire allo sviluppo dell'economia regionale;</p><p style="text-align: justify;">c) esprime parere, qualora richiesto, sugli atti di programmazione regionale riguardanti le attività di gestione dell'IRAP e di altri tributi regionali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale può affidare ai componenti del Comitato o ad altri esperti particolarmente qualificati, studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale in relazione alle specifiche competenze professionali.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza degli esperti di cui al comma 9 per l'avvio delle attività relative all'IRAP ed alla fiscalità regionale e locale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Il Comitato è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. La convocazione è effettuata, almeno dieci giorni prima della seduta, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti del Comitato. Il termine di dieci giorni può essere abbreviato per motivate ragioni d'urgenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Ai componenti del Comitato, per ciascuna seduta del medesimo, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 46, L. R. 22/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Formazione del personale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a sostenere  gli  oneri  per la formazione  del  personale  in materia  di IRAP, anche mediante l'organizzazione  di  corsi mirati.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1999, N. 7,CONCERNENTI IL FONDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI INFORMA DI CREDITO D'IMPOSTA</span></p><a name="art14"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 14</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.</p><a name="art15"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 15</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">COMANDI DI PERSONALE E ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/1996</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Comandi di personale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In   relazione  alle  esigenze  di   funzionamento dell'apparato   burocratico   regionale   con    particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma  del decentramento  fiscale,  ai conseguenti  nuovi  adempimenti, l'Amministrazione   regionale  può  avvalersi,   ai   sensi dell'articolo  44 della legge regionale 31 agosto  1981,  n. 53,  di  personale in posizione di comando  proveniente  dai ruoli, anche periferici, dei Ministeri delle finanze  e  del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica. L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti  delle vacanze  della pianta organica vigente, e comunque entro  il limite massimo di dieci unità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I  comandi  previsti dal comma 1 sono  disposti  ai sensi  dell'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n.  18 e successive modificazioni ed integrazioni, anche  in deroga  ai  limiti  previsti dall'articolo  45  della  legge regionale 53/1981.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assunzioni di personale a tempo determinato. Modificaall'articolo 8 della legge regionale 20/1996)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le  finalità previste dalla  presente  legge, l'Amministrazione  regionale è  autorizzata  ad  effettuare assunzioni  di  personale con contratto di  lavoro  a  tempo determinato  per un numero massimo di quindici unità  nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con  profilo professionale   di   consigliere  giuridico   amministrativo legale,   sei   con  profilo  professionale  di  consigliere finanziario   contabile  economico   e   tre   con   profilo professionale di consigliere programmatico statistico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per  le  finalità di cui al comma 1,  all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da  ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole &lt;&lt;per un  numero massimo   di   73  unità  nella  qualifica  funzionale   di consigliere,   di   cui  8  nel  profilo  professionale   di consigliere giuridico amministrativo legale, 12 nel  profilo professionale    di   consigliere   finanziario    contabile economico,   5  nel  profilo  professionale  di  consigliere programmatico  statistico&gt;&gt;  sono  sostituite  dalle  parole &lt;&lt;per  un  numero  massimo  di  88  unità  nella  qualifica funzionale   di   consigliere,  di  cui   14   nel   profilo professionale   di   consigliere  giuridico   amministrativo legale,   18   nel  profilo  professionale  di   consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME FINALI E FINANZIARIE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni transitorie e finali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In  deroga a quanto disposto dall'articolo  8,  nei confronti  dei soggetti di cui all'articolo 37  del  decreto legislativo   446/1997   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento  e  di  riscossione  dell'IRAP,   nonché   del relativo   contenzioso,  come  disciplinata  dalla  presente legge, sono esercitate dalla Regione a decorrere dal periodo d'imposta  in corso all'1 gennaio 2001. Sino a tale  termine tali attribuzioni sono delegate allo Stato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Gli   effetti  dell'articolo  5  decorrono   dalla pubblicazione   sul  Bollettino  Ufficiale   della   Regione dell'esito  positivo  dell'esame  di  compatibilità  svolto dalla  Commissione europea in ordine alle  disposizioni  ivi contenute e del relativo regolamento di esecuzione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo  4,  comma 2,  e  dall'articolo  5,  comma 1,  in  relazione  a  quanto disposto  dall'articolo 9, comma 1, lettera  d  bis),  della legge  regionale  7/1999,  come aggiunta  dall'articolo  14, comma  1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni,  suddivisa  in ragione di lire 20.000  milioni  per ciascuno  degli  anni dal 2000 al 2002 a carico ell'unità<p style="text-align: justify;">previsionale di base 29.1.9.2.390 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002 e del bilancio per l'anno  2000,  nella funzione  obiettivo 29 - programma 29.1, con riferimento  al capitolo  1420  (2.1.280.3.12.32) di nuova  istituzione  nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n.   9   -   Servizio  degli  affari  finanziari,   con   la denominazione  "Fondo  per la concessione  di  incentivi  in forma   di   credito  d'imposta"  e  con   lo   stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione  di lire  20.000  milioni per ciascuno degli anni  dal  2000  al 2002. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari  importo  dalla unità previsionale di base  54.2.8.2.9 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000,  con  riferimento al fondo globale di  parte  capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato  ai bilanci  medesimi (partita n. 10 del prospetto E/2  allegato al Documento tecnico stesso).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per  l'acquisizione  al  bilancio  regionale  delle somme  derivanti dalla irrogazione delle sanzioni tributarie nell'esercizio  delle attribuzioni di  cui  all'articolo  8, nello   stato   di  previsione  dell'entrata  del   bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000,  al  titolo  III  - categoria  5,  è  istituita  "per memoria"   l'unità   previsionale  di   base   3.5.2,   con riferimento  al  capitolo 968 (3.5.0) di  nuova  istituzione "per  memoria",  alla rubrica n. 9 - Servizio  degli  affari finanziari,  del  Documento  tecnico  allegato  ai   bilanci medesimi,  con  la  denominazione "Proventi  delle  sanzioni tributarie".</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  gli  oneri  derivanti  dall'esercizio   delle attribuzioni  in  materia di contenzioso tributario  di  cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di  lire 600  milioni, suddivisa in ragione di lire 200  milioni  per ciascuno  degli  anni dal 2000 al 2002 a carico  dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002 e del bilancio per l'anno  2000,  nella funzione  obiettivo 52 - programma 52.3, con riferimento  al capitolo  1529  (1.1.190.1.01.01) di nuova  istituzione  nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla  rubrica n.   9   -   Servizio  degli  affari  finanziari,   con   la denominazione "Spese per oneri di contenzioso tributario"  e con   lo  stanziamento  complessivo  di  lire  600  milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni dal 2000 al 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per   le   finalità  previste  dall'articolo   9, relativamente agli oneri per le convenzioni di cui al  comma 1  dell'articolo 9 e per gli accordi di cui al comma  6  del medesimo articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva  di lire  3.000  milioni,  suddivisa in ragione  di  lire  1.000 milioni  per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002  a  carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento  al capitolo  1490  (1.1.148.1.01.01) di nuova  istituzione  nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla  rubrica n.   9   -   Servizio  degli  affari  finanziari,   con   la denominazione  "Oneri per convenzioni con  l'Amministrazione finanziaria  dello  Stato  in  materia  di  esercizio  delle attività   relative   all'IRAP  e  per   accordi   con   le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle  Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento  e l'eventuale   esercizio   congiunto   delle   attività   di accertamento"  e  con  lo stanziamento complessivo  di  lire 3.000  milioni, suddiviso in ragione di lire  1.000  milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>      Gli     oneri     derivanti    dall'applicazione dell'articolo   10   fanno  carico  alle   seguenti   unità previsionali di base dello stato di previsione  della  spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  2000-2002  e  del bilancio  per  l'anno 2000, con riferimento ai capitoli  del Documento  tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco  di ciascuna indicati:<p style="text-align: justify;">a)    unità   previsionale  di  base   52.3.1.1.664   - capitolo 156;</p><p style="text-align: justify;">b)    unità   previsionale  di  base   52.3.1.2.666   - capitolo 180.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo 12,  commi 9  e  10,  è autorizzata la spesa complessiva di  lire  900 milioni,  suddivisa  in  ragione di  lire  300  milioni  per ciascuno  degli  anni dal 2000 al 2002 a carico  dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e  del  bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1491  (1.1.142.2.01.01), di nuova istituzione nel  Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica  n.  9  - Servizio  degli  affari  finanziari,  con  la  denominazione "Spese  per  studi  e  indagini  in  materia  di  fiscalità regionale  e  per  consulenze per  l'avvio  delle  attività relative all'IRAP" e con lo stanziamento complessivo di lire 900  milioni, suddiviso in ragione di lire 300  milioni  per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    All'onere  complessivo  di  lire  4.500   milioni, suddiviso  in  ragione  di lire 1.500 milioni  per  ciascuno degli  anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di  spesa  di  cui  ai commi 3, 4 e 6, si provvede  mediante prelevamento  di  pari importo dalla unità previsionale  di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 2000-2002 e del  bilancio per  l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di  parte corrente  iscritto  al capitolo 9700 del  Documento  tecnico allegato  ai  bilanci medesimi (partita n. 29 del  prospetto E/1 allegato al Documento tecnico stesso).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>      Gli     oneri     derivanti    dall'applicazione dell'articolo   12,   comma  12,  fanno  carico   all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e  del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>      Gli     oneri     derivanti    dall'applicazione dell'articolo   13,   comma  1,  fanno   carico   all'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e  del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 567   e  568  del  Documento  tecnico  allegato  ai  bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   Gli   oneri   derivanti  dall'applicazione   degli articoli  16  e  17  fanno  carico  alle  pertinenti  unità previsionali di base dello stato di previsione  della  spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  2000-2002  e  del bilancio  per  l'anno 2000, con riferimento ai capitoli  del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi in materia di spese per il personale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  In  relazione  a quanto disposto  dall'articolo  23 bis,  comma  4, della legge regionale 7/1999, come  inserito dall'articolo 15, comma 1, nell'unità previsionale di  base 1.1.1,  di  nuova  istituzione  nello  stato  di  previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e  del bilancio per l'anno 2000, al titolo I - categoria  I, con riferimento al capitolo 84 (1.1.1), di nuova istituzione nel  Documento  tecnico allegato ai bilanci  medesimi,  alla rubrica  n.  9  - Servizio degli affari finanziari,  con  la denominazione "Imposta regionale sulle attività  produttive versata   da   contribuenti  diversi  dalle  Amministrazioni pubbliche - Entrate connesse all'erogazione di incentivi  in forma  di  credito d'imposta", è iscritto  lo  stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione  di lire  20.000  milioni per ciascuno degli anni  dal  2000  al 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  In  corrispondenza alle entrate previste  al  comma 11,  lo stanziamento dell'unità previsionale di base  1.1.3 dello   stato   di  previsione  dell'entrata  del   bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000  con  riferimento al capitolo 80 del Documento  tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotto di complessive  lire 60.000  milioni, suddivise in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  presente legge entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>