Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.
Art. 6
 (Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta)
1. I regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli emanati in esecuzione delle leggi previste dall'articolo 7, devono essere emanati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalla legge finanziaria regionale secondo le modalità previste dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'articolo 15;
b) previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;
c) erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.

2. Le disposizioni relative ai regolamenti di cui al comma 1, per quanto attiene alle modalità procedurali relative all'erogazione dei contributi nella forma del credito d'imposta, sono emanate, previa intesa tra il Ministero delle finanze e l'Assessore regionale alle finanze, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 9 e degli eventuali ulteriori atti statali individuati nell'intesa.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1, per gli aspetti determinati ai sensi del comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da norme di regolamento regionale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 2, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 18/2000